Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00970/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), articolando tre motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, lamentando il computo errato di un periodo di sospensione (rinvio all'udienza del 25/06/2018) che avrebbe fatto decorrere la prescrizione prima della sentenza di appello; 2) carenza/illogicità della motivazione circa la responsabilità di Lucchesi (insufficienza delle prove oltre ogni ragionevole dubbio); 3) vizio di motivazione relativo alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per presunta valutazione apodittica degli elementi difensivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha escluso dal computo della sospensione il periodo decorrente dal rinvio dell'udienza del 25/06/2018, perché quel rinvio è stato determinato prevalentemente da causa riferibile al giudice (riassegnazione del fascicolo e nuova insegnazione al giudice Genovese), e ha altresì rettificato il computo della sospensione per l'emergenza COVID-19. Calcolati correttamente i periodi di sospensione, il termine di prescrizione è risultato spirato il 19/02/2025, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello; pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Per effetto di ciò le censure successive sono state assorbite e non esaminate.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Norma che sanziona l'incendio boschivo; la sentenza di merito aveva ritenuto i fatti sussistenti (incendio causato dalle sterpaglie date alle fiamme senza precauzioni) ma la Cassazione non ha deciso nel merito per l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità (recupero/attenuanti speciali) evocata in ricorso; la Corte territoriale l'aveva esclusa con motivazione ritenuta apodittica dai ricorrenti, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Riferimento al criterio di competenza del giudice onorario; nel processo di primo grado fu rilevato che il reato non rientrava nella previsione di cui all'art. 550 c.p.p., circostanza che ha portato alla riassegnazione del fascicolo e influisce sul giudizio circa la causa prevalente del rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'intervenuta estinzione per prescrizione dedotta con un motivo è conforme ai requisiti di ammissibilità per l'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia del giudice di appello e ciò non è stato dichiarato dal giudice di merito, il ricorso per cassazione può essere accolto anche con un unico motivo volto a far dichiarare l'estinzione per prescrizione.
  • Nel computo delle sospensioni della prescrizione, quando un rinvio è determinato da due cause concorrenti (una riferibile all'imputato/difensore e l'altra al giudice), prevale la causa riconducibile al giudice: in tal caso il rinvio non comporta sospensione della prescrizione a favore dell'imputato.
  • I periodi di sospensione straordinaria (es. emergenza COVID-19) devono essere quantificati conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione; errori nel loro calcolo possono mutare l'esito sul decorso della prescrizione.
  • Quando la prescrizione è accertata e matura prima della sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio: le questioni sul merito (prove, cause di non punibilità) diventano assorbite e non vengono più esaminate.
  • In casi simili è fondamentale documentare puntualmente la causa e la natura di ogni rinvio o sospensione (chi l'ha determinato e perché), perché ciò incide direttamente sul computo della prescrizione e sull'eventuale estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.