Cassazione Penale, Sentenza n. 00970/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), articolando tre motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, lamentando il computo errato di un periodo di sospensione (rinvio all'udienza del 25/06/2018) che avrebbe fatto decorrere la prescrizione prima della sentenza di appello; 2) carenza/illogicità della motivazione circa la responsabilità di Lucchesi (insufficienza delle prove oltre ogni ragionevole dubbio); 3) vizio di motivazione relativo alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per presunta valutazione apodittica degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha escluso dal computo della sospensione il periodo decorrente dal rinvio dell'udienza del 25/06/2018, perché quel rinvio è stato determinato prevalentemente da causa riferibile al giudice (riassegnazione del fascicolo e nuova insegnazione al giudice Genovese), e ha altresì rettificato il computo della sospensione per l'emergenza COVID-19. Calcolati correttamente i periodi di sospensione, il termine di prescrizione è risultato spirato il 19/02/2025, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello; pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Per effetto di ciò le censure successive sono state assorbite e non esaminate.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'incendio boschivo; la sentenza di merito aveva ritenuto i fatti sussistenti (incendio causato dalle sterpaglie date alle fiamme senza precauzioni) ma la Cassazione non ha deciso nel merito per l'estinzione del reato per prescrizione.
Causa di non punibilità (recupero/attenuanti speciali) evocata in ricorso; la Corte territoriale l'aveva esclusa con motivazione ritenuta apodittica dai ricorrenti, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.
Riferimento al criterio di competenza del giudice onorario; nel processo di primo grado fu rilevato che il reato non rientrava nella previsione di cui all'art. 550 c.p.p., circostanza che ha portato alla riassegnazione del fascicolo e influisce sul giudizio circa la causa prevalente del rinvio.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'intervenuta estinzione per prescrizione dedotta con un motivo è conforme ai requisiti di ammissibilità per l'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia del giudice di appello e ciò non è stato dichiarato dal giudice di merito, il ricorso per cassazione può essere accolto anche con un unico motivo volto a far dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Nel computo delle sospensioni della prescrizione, quando un rinvio è determinato da due cause concorrenti (una riferibile all'imputato/difensore e l'altra al giudice), prevale la causa riconducibile al giudice: in tal caso il rinvio non comporta sospensione della prescrizione a favore dell'imputato.
- I periodi di sospensione straordinaria (es. emergenza COVID-19) devono essere quantificati conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione; errori nel loro calcolo possono mutare l'esito sul decorso della prescrizione.
- Quando la prescrizione è accertata e matura prima della sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio: le questioni sul merito (prove, cause di non punibilità) diventano assorbite e non vengono più esaminate.
- In casi simili è fondamentale documentare puntualmente la causa e la natura di ogni rinvio o sospensione (chi l'ha determinato e perché), perché ciò incide direttamente sul computo della prescrizione e sull'eventuale estinzione del reato.
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