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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13348/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Firenze che aveva disposto la misura di prevenzione della confisca. Il ricorrente deduce: (i) violazione del principio di immutabilità del giudice perché il collegio che ha emesso il decreto del 4/5/2022 era diverso da quello che, nella precedente udienza, aveva ricevuto le conclusioni delle parti e nella quale non è stata rinnovata la discussione; (ii) carenza assoluta di motivazione e violazione delle norme sul procedimento di prevenzione, con mancata valutazione delle doglianze sulla insussistenza della pericolosità qualificata, sull'assoluzione sopravvenuta nel procedimento penale, sulla liceità delle provviste utilizzate per gli investimenti e sulla sproporzione tra redditi leciti e patrimonio accertato; (iii) insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità generica e sulla capacità del ricorrente di produrre profitti non riconducibili a redditi leciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha affermato l'applicabilità, anche nel procedimento di prevenzione, del principio di immutabilità del giudice e ha precisato la sua portata più limitata nel rito camerale ma ha concluso che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta del provvedimento quando il collegio che ha emesso il decreto sia diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti. Dalla verifica degli atti è emerso che il collegio era effettivamente diverso, con conseguente violazione dell'art. 525 c.p.p.; perciò il decreto impugnato è stato annullato e il fascicolo è stato rinviato alla stessa sezione della Corte di Appello di Firenze per nuova valutazione davanti a collegio diversamente composto. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti dall'annullamento per la nullità assoluta.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferimento nella doglianza relativa al principio di immutabilità del giudice; la Corte valuta l'applicabilità del principio anche al procedimento di prevenzione, sebbene con portata limitata nel rito camerale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alle censure sulla carenza di motivazione del provvedimento di appello in materia di misure di prevenzione

  • art. 525 cod. proc. pen.

    La Corte individua in questa norma la causa di nullità assoluta: il mutamento del collegio è causa di nullità quando il collegio che emette il provvedimento sia diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti

  • d.lgs. 159/2011, art. 10

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente in ordine alle regole del procedimento di prevenzione; la Corte valuta la corretta applicazione delle norme antimafia in rapporto al principio di immutabilità e alla motivazione

  • d.lgs. 159/2011, art. 27

    Richiamato in relazione alle questioni procedurali e di diritto connesse alla misura di prevenzione impugnata

  • d.lgs. 159/2011, art. 1

    Riferimento normativo generale sul procedimento di prevenzione e sui criteri di applicazione della misura

  • d.lgs. 159/2011, art. 4

    Richiamato in relazione ai requisiti della pericolosità (generica e qualificata) che il giudice deve valutare e motivare

  • d.lgs. 159/2011, art. 16

    Collegato alle valutazioni circa la pericolosità del soggetto e alla necessità di motivazione specifica su tale requisito per la misura di prevenzione

Massime di principio

  • Il principio di immutabilità del giudice, sebbene previsto per la fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione: il mutamento del collegio è causa di nullità assoluta quando il collegio che emette il provvedimento è diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti.
  • Nel rito camerale di prevenzione l'applicazione dell'immutabilità ha portata più limitata, ma resta rilevante la tutela della corrispondenza tra chi ha trattato e discusso la causa e chi decide; la violazione determina annullamento e rinvio.
  • Se viene accertata la nullità assoluta per errori procedurali gravi (es. mutamento del collegio), le altre censure di merito possono essere assorbite e non esaminate dalla Suprema Corte.
  • In un rinvio dopo annullamento la stessa sezione deve rivedere la decisione davanti a collegio diversamente composto e procedere a nuova valutazione di tutte le questioni (pericolosità, sproporzione patrimoniale, liceità delle provviste), motivando specificamente ogni punto.
  • La motivazione nel procedimento di prevenzione deve essere concreta e riferita ai requisiti di pericolosità (generica e qualificata) e alla sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; deve anche valutare l'effetto di eventuali pronunce penali sopravvenute (es. assoluzioni) sui fatti utilizzati per la prevenzione.
  • Se si verifica un cambiamento del collegio, le parti dovrebbero sollevare tempestivamente l'eccezione e, se necessario, chiedere la rinnovazione della discussione per evitare la nullità del provvedimento.

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