Cassazione Penale, Ordinanza n. 31192/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere considerata di minima offensività. Con un ulteriore motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la condotta consisteva nella violazione della custodia detentiva, con l'imputato trovato a portare con sé un coltello con lama di cm 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo sull'art. 131-bis c.p. generico e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le modalità della condotta e la presenza del coltello. Ha inoltre considerato aspecifiche le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla pena, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e non illogica e che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con le deduzioni difensive esaminate nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione
la Corte esclude il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenendo non specifiche le censure e valorizzando le modalità della condotta
richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non illogica
implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità, la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a una critica generica e non si confronta con la specifica motivazione resa dal giudice di merito sulle concrete modalità della condotta.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti profili di concreta offensività o allarme, desumibili anche dalle modalità esecutive e dagli elementi materiali che l'accompagnano.
- Le censure contro il diniego delle attenuanti generiche e contro la quantificazione della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se la motivazione è sufficiente, non illogica e non effettivamente confutata, il motivo è aspecifico e non può trovare accoglimento.
- Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in affermazioni generiche o reiterative delle difese già esaminate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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