Cassazione Penale, Ordinanza n. 35112/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua penale responsabilità, pur riducendo il trattamento sanzionatorio e revocando la misura di sicurezza. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra circostanze nel senso dell'equivalenza, sostenendo in sostanza che la recidiva non dovesse essere riconosciuta e che le attenuanti generiche dovessero prevalere sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza della recidiva, fondata sul richiamo a un recente precedente specifico a carico dell'imputato e sulla valutazione di una perdurante inclinazione a delinquere e di un'ingravescente pericolosità, giudizio non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso ogni vizio nel diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente spiegato le ragioni ostative, anche in considerazione della pluralità di aggravanti e della rilevante offensività del fatto, commesso ai danni di una persona ultrasessantacinquenne appena uscita da un ufficio postale dopo un prelievo e con il denaro occultato sul corpo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva può essere valorizzata sulla base dei precedenti specifici e della valutazione della persistente inclinazione a delinquere e della pericolosità del prevenuto, apprezzamento rimesso al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione se congruamente motivato.
Il riconoscimento e soprattutto la comparazione favorevole delle attenuanti generiche possono essere esclusi quando il giudice di merito esponga ragioni ostative fondate sulla gravità del fatto, sulla pluralità delle aggravanti e sul concreto disvalore della condotta.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo ha motivato in modo coerente e non manifestamente illogico.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva, quando sorretta da precedenti specifici e da un giudizio di perdurante inclinazione a delinquere, costituisce apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto.
- Le attenuanti generiche possono essere negate o ritenute recessive quando il fatto presenti elevata offensività e siano presenti più aggravanti significative, purché il giudice dia conto in modo espresso delle ragioni della propria valutazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza impugnata conferma la responsabilità ma interviene solo sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che attacca soltanto la recidiva e il bilanciamento delle circostanze riguarda essenzialmente il profilo del trattamento penale e non la ricostruzione del fatto.
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