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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24133/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/sanzione in materia di IVA collegato alla mancata regolarizzazione di operazioni per le quali il cedente/prestatore non aveva emesso fattura. Nella vicenda concreta, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la cessionaria dovesse supplire all’omessa fatturazione del cedente, effettuando un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione e quindi verificando se la locazione di immobili del fondo fosse o meno assoggettabile a IVA. La società ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo, con il primo motivo, che l’attività svolta dal fondo immobiliare rientrasse nell’esenzione IVA propria della gestione di fondi d’investimento; con il secondo motivo ha contestato l’assunto secondo cui il cessionario/committente sarebbe tenuto, in caso di omessa fattura, non solo a verifiche formali ma anche ad approfondimenti di merito sulla disciplina fiscale dell’operazione; con il terzo motivo ha denunciato un profilo di infrapetizione, prospettato però in via subordinata rispetto alla questione principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la natura locatizia e reddituale dell’attività degli immobili del fondo, attività non riconducibile alla gestione tipica di un fondo d’investimento esente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 impone al cessionario/committente solo un controllo formale sulla regolarità della fattura o, nel caso di omessa emissione, sulla tempestività/completezza formale dell’operazione, ma non un sindacato sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale, che resterebbe di competenza dell’Amministrazione finanziaria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    impone al cessionario/committente di regolarizzare l’operazione in caso di omessa fattura o fattura irregolare, ma limita il controllo alla regolarità formale e non richiede approfondimenti di merito sulla corretta qualificazione fiscale

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    individua i requisiti essenziali della fattura cui si collega il controllo formale richiesto al cessionario/committente

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per il rapporto di rivalsa connesso all’obbligo di fatturazione e versamento dell’imposta

  • art. 41, quinto comma, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quadro storico-normativo della regolarizzazione della fattura irregolare

  • art. 3 Cost.

    evocato nella giurisprudenza richiamata per evidenziare le criticità di una richiesta di versamento anticipato a carico del cessionario

  • art. 24 Cost.

    evocato nella giurisprudenza richiamata per escludere una supplenza investigativa del privato rispetto all’Ufficio

  • art. 53 Cost.

    evocato nella giurisprudenza richiamata per criticare un adempimento anticipatorio privo di accertamento dell’effettivo debito d’imposta

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per il presupposto delle operazioni astrattamente assoggettabili a IVA

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    ribadito come norma che configura due ipotesi - omessa fattura e fattura irregolare - entrambe accomunate dal solo controllo formale

Massime di principio

  • In materia di IVA, l’obbligo del cessionario o committente di regolarizzare l’operazione non comporta un generale dovere di indagine sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale del rapporto, ma solo un controllo formale sui dati e sui requisiti essenziali della fattura o della mancata fattura.
  • La distinzione tra controllo formale e controllo sostanziale dipende dal ruolo del cessionario/committente: se egli opera solo come soggetto tenuto in rivalsa, non può essere trasformato in un ausiliario dell’Amministrazione finanziaria chiamato a rettificare la dichiarazione del cedente/prestatore.
  • La regolarizzazione ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 si applica in modo unitario sia all’ipotesi di omessa emissione della fattura sia a quella di fattura irregolare, ma in entrambi i casi l’oggetto del controllo resta circoscritto alla regolarità formale dell’operazione.
  • Non viola il principio di diritto l’imposizione al cessionario di un controllo più penetrante solo quando la sua condotta incida direttamente sul rapporto tributario e lo collochi nella posizione sostanziale di soggetto passivo d’imposta; diversamente, il controllo resta solo esterno e formale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributarioAccertamento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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