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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07695/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla costituzione, il 21 gennaio 2014, di un fondo patrimoniale con la moglie tramite il conferimento di un capannone (quota indicata tra tre quarti e due terzi). La difesa contestava: 1) che l'impresa non fosse in stato di insolvenza (decozione) alla data della costituzione del fondo; 2) l'assenza del dolo specifico richiesto; 3) il decorso della prescrizione, sostenendo che il reato si sarebbe consumato il 29 novembre 2014 (cessazione dell'attività) e non alla data della dichiarazione di fallimento (1 marzo 2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la costituzione del fondo patrimoniale può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando l'atto sia idoneo a sottrarre beni alla funzione di garanzia per i creditori e sia stato posto in essere in una fase in cui l'impresa presentava indici di decozione (riduzione del fatturato dal 2012, spese per irregolarità nel 2013, istanza di fallimento della Trinacria nel marzo 2014, istanza di cancellazione rifiutata per debiti il 29 dicembre 2014, cessazione dell'attività). Ha affermato che l'elemento soggettivo è il dolo generico (non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza) e che il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Ha quindi respinto le censure e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1

    art. 216, primo comma, n. 1

    La costituzione di un fondo patrimoniale può costituire 'distrazione' ai sensi della norma quando abbia sottratto beni alla funzione di garanzia per la generalità dei creditori; si tratta di fattispecie penalmente rilevante se l'atto è idoneo a creare pericolo concreto per la massa creditoria

  • Codice civile, art. 167

    Il fondo patrimoniale crea un vincolo destinando beni ai bisogni della famiglia e costituisce un patrimonio separato, con limiti di espropriabilità che possono rendere i beni inidonei alla garanzia dei creditori

  • Codice civile, art. 170

    L'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, circostanza che spiega come il fondo possa sottrarre efficacemente beni alla garanzia dei creditori

  • Codice di procedura penale, art. 611 (come riscritto dal d.lgs. n.150/2022)

    La trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il testo riformato è stata applicata per il processo di legittimità

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé illecita, ma può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale se è idonea a sottrarre beni alla garanzia dei creditori e ciò avviene in presenza di elementi che denotino una situazione di crisi o decozione dell'impresa
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la volontà consapevole di destinare i beni diversamente rispetto alla loro funzione di garanzia, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo specifico di danneggiare i creditori
  • Il decorso della prescrizione per i reati di bancarotta prefallimentare decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non da atti o eventi antecedenti come la cessazione dell'attività
  • La possibilità di esperire l'azione revocatoria in sede civile/fallimentare non esclude la rilevanza penale dell'atto dispositivo: la revocatoria è uno strumento a tutela dei creditori ma non elimina la responsabilità penale per la distrazione
  • In sede di legittimità la Corte non può rivedere la valutazione di merito sui fatti se le motivazioni del giudice di merito formano un apparato logico e congruo; le censure sulla valutazione probatoria richiedono rilevabili vizi logici o giuridici

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