Cassazione Penale, Ordinanza n. 23310/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego delle attenuanti generiche disposto in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/06/2025, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso un'adeguata considerazione degli elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva doglianze già formulate in appello ed era comunque manifestamente infondato, perché la motivazione del giudice di merito risultava congrua: era sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, ossia la gravità del fatto, desunta dall'ingente numero di prodotti commerciali contraffatti detenuti, e i precedenti penali emergenti dal casellario.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre questioni già devolute al giudice di merito può essere dichiarato inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione puntuale di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente che la motivazione valorizzi gli elementi ritenuti decisivi ai fini del giudizio di meritevolezza.
- Una motivazione sul trattamento sanzionatorio è immune da censura quando dà conto, in modo non illogico, della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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