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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14929/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la decisione impugnata sul punto del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano inammissibili perché attinenti al trattamento punitivo e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche sono state ritenute non deducibili in cassazione nel caso concreto, perché attinenti al trattamento punitivo e già sorrette da motivazione congrua.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretto uso dei criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la commisurazione della pena; la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata adeguata e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma desumibile dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la sentenza di merito contenga una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e coerente con i parametri legali di commisurazione della pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e abbia espresso una motivazione congrua in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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