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Sentenza

Sentenza del 22/06/2020 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Società sportive dilettantistiche. Regime fiscale. Presupposti. Art. 148 del T U.I.R ed art. 90 L. 289/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013-2016, con cui l’Agenzia aveva rideterminato i redditi e recuperato imposte, interessi e sanzioni, disconoscendo le agevolazioni fiscali invocate. Deduceva, tra l’altro, nullità e carenza di motivazione della sentenza di primo grado, confusione tra società e associazione sportiva dilettantistica, violazione del contraddittorio, errata valutazione delle prove e dei rapporti con F s.r.l., nonché il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi pagati dai tesserati per i servizi sportivi. Contestava inoltre il recupero delle ritenute sui compensi ai collaboratori e sosteneva che non fosse necessario svolgere attività agonistica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato gli avvisi di accertamento; le spese sono state compensate. Ha escluso la nullità della sentenza, poiché la motivazione, seppur concisa o eventualmente errata, consentiva di comprendere la decisione e di impugnarla. Ha respinto anche la censura sul contraddittorio: la società non ha dimostrato quale concreto pregiudizio le fosse derivato e gli ulteriori riscontri dell’Ufficio non avevano introdotto materiale nuovo e sconosciuto. Nel merito, pur riconoscendo che A F era formalmente una società sportiva dilettantistica, ha ritenuto non provato che l’attività concreta fosse conforme allo statuto e rivolta effettivamente a tesserati partecipi dell’attività sportiva: gli utenti erano attratti da offerte commerciali, molti non risultavano tesserati e non emergeva partecipazione a gare o competizioni, benché lo statuto prevedesse attività agonistiche e organizzazione di eventi sportivi. La gestione appariva invece organizzata secondo logiche commerciali, con offerte e comunicazione riconducibili a F s.r.l. e pagamenti rilevanti per locali e marchio. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché non avrebbero modificato la valutazione complessiva delle prove. Il disconoscimento delle agevolazioni comporta anche l’esclusione del regime agevolato ai fini IVA e in materia di contribuzione dei collaboratori.

Norme richiamate

  • Art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

    Il beneficio non discende dalla sola forma giuridica o dall’affiliazione al CONI: il contribuente deve provare che l’attività effettivamente svolta è non lucrativa e conforme alle previsioni statutarie. Il principio è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche per la verifica dei presupposti fiscali.

  • Art. 143 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    In tema di I.RE.S., ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del dP.R n. 917 del1986,percarenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente.

    La qualifica di ente non commerciale e il regime di favore richiedono attività prevalentemente coerenti con le finalità statutarie e non riconducibili all’attività commerciale organizzata; devono inoltre sussistere i requisiti sostanziali di decommercializzazione. In assenza, il regime agevolato va disconosciuto.

  • Art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La disciplina delle società sportive dilettantistiche non rende automaticamente non commerciali le attività dell’ente. La società deve rispettare i requisiti richiesti e dimostrare che l’attività concreta sia effettivamente orientata alle finalità sportive statutarie.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all'art. 7, della l. n. 212 del 2000 non deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l'ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all'accesso presso i locali del contribuente medesimo.

    Secondo il principio richiamato dalla Commissione, il termine dilatorio non opera per ulteriori verifiche autonome e interne svolte dopo la chiusura del processo verbale, se non comportano l’acquisizione di materiale nuovo e sconosciuto al contribuente.

  • Artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    La mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    La motivazione concisa non determina di per sé la nullità: il vizio sussiste solo quando non sia possibile ricostruire l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Per accedere alle agevolazioni fiscali sportive non basta la denominazione di società sportiva dilettantistica, l’iscrizione o l’affiliazione al CONI: occorre provare che l’attività reale sia coerente con lo statuto e con le finalità sportive.
  • La qualificazione degli utenti come tesserati deve corrispondere a un rapporto effettivo e consapevole con l’ente, non essere una formalità collegata automaticamente all’acquisto di un abbonamento o di un servizio.
  • L’organizzazione commerciale, la promozione rivolta indistintamente al pubblico, la gestione secondo strategie di mercato e l’assenza di attività sportive coerenti con lo statuto possono, valutate complessivamente, giustificare il disconoscimento della decommercializzazione.
  • La mancata partecipazione a gare non costituisce, isolatamente, una regola universale di esclusione dal regime agevolato; può però assumere rilievo probatorio quando lo statuto prevede attività agonistica e l’ente non dimostra di avere concretamente perseguito le proprie finalità sportive.
  • Una sentenza breve o con motivazione ritenuta errata non è automaticamente nulla: la nullità richiede che siano incomprensibili il percorso logico seguito e le ragioni della decisione, con conseguente impossibilità di formulare l’impugnazione.
  • Per contestare una violazione del contraddittorio occorre indicare concretamente quali elementi nuovi siano stati acquisiti senza interlocuzione e quale pregiudizio difensivo ne sia derivato.

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