Cassazione Penale, Ordinanza n. 13039/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Dopo la definizione irrevocabile del giudizio abbreviato, la pena inflitta era stata ridotta di un sesto in applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; il condannato aveva quindi chiesto in executivis il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario, benefici inizialmente non concessi perché la pena, al momento della cognizione, superava i limiti editali. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo, in sostanza, che il giudice dell'esecuzione non potesse concedere tali benefici in mancanza di una espressa previsione normativa. Con il ricorso si deducevano: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 442, comma 2-bis, c.p.p. e 164 c.p., lamentando la mancata applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 208/2024; vizio di motivazione per il mero richiamo a un precedente giurisprudenziale superato; violazione dell'art. 164 c.p. e omessa valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p. ai fini di una prognosi favorevole sulla non recidiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/2024, il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale e la non menzione quando i benefici siano stati negati in cognizione soltanto per il superamento, allora esistente, dei limiti di pena previsti dalla legge; ha inoltre precisato che, nel caso in cui la richiesta riguardi la concessione di tali benefici e non la sola riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., deve seguirsi il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p., con udienza in contraddittorio. Perciò il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Tribunale di Palermo - ufficio G.I.P., quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame della domanda nel rispetto del contraddittorio.
Norme richiamate
prevede un ulteriore sconto di pena, oltre a quello già previsto per la scelta del giudizio abbreviato, quale incentivo deflattivo alla mancata impugnazione della sentenza di condanna.
richiamato come norma che disciplina i limiti e i presupposti della sospensione condizionale della pena.
indicato quale parametro dei limiti di pena entro i quali può operare la sospensione condizionale.
la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di concedere sospensione condizionale e non menzione quando tali benefici erano stati preclusi in cognizione solo per il superamento della soglia di pena.
richiamato per affermare che il procedimento sulla riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, si svolge de plano con possibilità di opposizione.
deve essere seguito quando la richiesta investe non solo la riduzione della pena ma anche la concessione dei benefici, imponendo udienza camerale in contraddittorio.
richiamato dal ricorrente ai fini della prognosi sulla non recidiva e sulla meritevolezza del beneficio.
Massime di principio
- Dopo la riduzione di pena conseguente alla mancata impugnazione della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'esecuzione può riesaminare la concedibilità della sospensione condizionale e della non menzione solo quando il diniego in cognizione dipendeva esclusivamente dal superamento, allora esistente, dei limiti di legge.
- L'intervento del giudice dell'esecuzione non può tradursi in una rivalutazione piena della prognosi di meritevolezza già espressamente compiuta dal giudice della cognizione e coperta da giudicato; può invece sostituirsi al giudice di merito solo per colmare il vuoto determinato dall'ostacolo normativo sopravvenuto o rimosso.
- Quando l'istanza non si esaurisce nella mera riduzione post giudicato della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ma mira anche all'attribuzione di benefici penali, il procedimento deve svolgersi secondo il rito di cui all'art. 666 c.p.p., con contraddittorio tra le parti.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale ha effetto estensivo sui poteri del giudice dell'esecuzione solo nei limiti strettamente necessari a neutralizzare la disparità di trattamento derivante dal precedente superamento della soglia di pena, senza incidere sulle valutazioni di merito già irretrattabilmente compiute.
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