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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34215/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dell'autocarro targato AB308LR e di 4.860 bombole di gas ritenute pertinenti al reato di truffa aggravata. I motivi di ricorso sono tre: 1) violazione di norme nazionali e sovranazionali (art.240 c.p., art.94 d.lgs. 141/2024, decisione quadro 2005/212/GAI, art.17 Carta dei diritti fondamentali UE) per presunta illegittimità della confisca/sequestro di un bene di proprietà di un terzo di buona fede richiamando la giurisprudenza CJEU (C-393/19); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione che avrebbe basato l'esclusione della buona fede su elementi congetturali (rapporto di coniugio, dimensioni del mezzo, riferimenti a pratiche di contrabbando) nonché mancata valutazione della documentazione probatoria prodotta a dimostrazione della diligenza; 3) insufficiente motivazione sul periculum in mora, in quanto il Tribunale avrebbe fornito argomentazioni generiche e non specifiche sul rischio di reiterazione o di dispersione/modifica del bene in caso di restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi inammissibili perché costituiscono, in realtà, censure di merito sulla motivazione già rese dal Tribunale e non violazioni di legge sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto però fondato il terzo motivo: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato il periculum in mora con riferimento alla posizione specifica della proprietaria non indagata, limitandosi ad asserzioni apodittiche che trasferivano la pericolosità dagli indagati ai beni. La Corte ha richiamato il principio per cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede una motivazione concreta, proporzionata e specifica sul rischio che la restituzione del bene frustrerebbe le finalità impeditive. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del periculum in mora e ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come norma rilevante in tema di confisca e misure reali; la Corte non individua violazione specifica ma lo inserisce nel quadro normativo evocato dal ricorso

  • art. 94 d.l.gs. 141/2024

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle misure cautelari reali nel settore; la Corte valuta le doglianze in relazione ai limiti di sindacato in Cassazione e alla necessità di motivazione sul periculum

  • Decisione quadro 2005/212/GAI

    Riferimento sovranazionale utilizzato dalla difesa per sostenere la necessità di tutela del terzo di buona fede; la Corte rileva che l'effetto vincolante di quel principio opera se è dimostrata la buona fede, condizione esclusa dai giudici di merito nel caso concreto

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato a sostegno del principio di protezione della proprietà; la Corte osserva che la tutela non è automatica quando la buona fede del terzo è esclusa

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte sottolinea che il giudice puo' adottare la misura e deve motivare specificamente il periculum in mora, non essendo l'adozione automatica

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza C-393/19)

    Citata dalla difesa per il principio di non confiscabilità di beni appartenenti a terzi di buona fede; la Cassazione rileva che quel principio opera solo se la buona fede del terzo è accertata, mentre nel caso di specie la buona fede è stata esclusa dai giudici di merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; non è lo strumento per una rivalutazione dei fatti o della motivazione se questa è adeguata e coerente
  • La tutela del terzo proprietario invocata sulla base di norme o prassi UE (es. C-393/19, decisione quadro 2005/212) presuppone che il terzo si trovi in una condizione di buona fede effettivamente dimostrata: la confisca o il sequestro possono essere mantenuti se la buona fede è esclusa per negligenza o colpa
  • Per disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca è indispensabile una motivazione specifica e concreta sul periculum in mora: bisogna spiegare perché la restituzione al proprietario comporterebbe un rischio reale e attuale di utilizzo, dispersione o alterazione del bene in funzione criminosa
  • La circostanza che la confisca sia obbligatoria non rende obbligatorio anche il sequestro preventivo; il giudice deve valutare proporzionalmente adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale
  • Quando il proprietario non è indagato, il giudice deve fornire una motivazione più dettagliata e probante per sostenere la sussistenza del pericolo di reiterazione ovvero la strumentalità essenziale del bene al reato
  • La documentazione probatoria di diligente comportamento (fatture, CMR, dichiarazioni di esportazione, certificati EUR.1 ecc.) deve essere valutata ma non esclude automaticamente la possibilità che, nell'insieme degli elementi investigativi, il giudice desuma una colposa inosservanza delle regole di diligenza

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