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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04123/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando: violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 n. 6 c.p. e 62-bis c.p.; e illegittimità della dosimetria sanzionatoria. La Corte rileva però che l'impugnazione investe motivi di appello ai quali il ricorrente aveva espressamente rinunciato e si fonda su vizi motivazionali ritenuti manifestamente insussistenti nel rito del concordato in appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. e consente la declaratoria di inammissibilità senza camera di consiglio ordinaria.

  • legge n. 103/2017

    È indicata come fonte di modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere una attenuante comune non riconosciuta.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per il riconoscimento delle attenuanti generiche non concesse.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: sono inammissibili, nel concordato in appello, le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando non dedotte nei limiti ammessi.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Indicata come rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso è inammissibile quando ripropone motivi di appello ai quali la parte ha espressamente rinunciato.
  • Sono inammissibili le doglianze che censurano vizi motivazionali solo apparenti o comunque non configurabili rispetto a una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., se non incidono su profili di volontà del concordato, consenso del pubblico ministero o difformità del contenuto decisorio rispetto all'accordo.
  • Nel concordato in appello, il sindacato di legittimità è ammesso sui soli profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano invece precluse le censure su motivi rinunciati e sulla mera quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
  • La procedura de plano per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. è ritenuta compatibile con la Costituzione e giustificata dall'esigenza di semplificazione del rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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