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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16205/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato il ricorrente colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente propone due motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità per mancato riconoscimento del dolo specifico, sostenendo che la societa' era inattiva dal 2009 e che l'omessa tenuta delle scritture era attribuibile a mera colpa e non a intento di recare pregiudizio ai creditori; (2) contraddittorietà e mancata considerazione di prove rilevanti (relazione del curatore, situazioni documentali pregresse, impossibilita' del ricorrente di redigere bilanci per mancanza documentale, e indebitamento formato prima dell'assunzione della carica). Il ricorrente contesta che non vi siano atti di amministrazione posti in essere durante la sua carica e che le debiti risalgano a periodi anteriori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale in relazione all'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nel periodo di amministrazione (29/05/2009 - 19/03/2014). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato elementi probatori (in particolare la relazione del curatore e la rinnovazione istruttoria con audizione ex art. 603 c.3-bis c.p.p.) da cui emergeva il dolo specifico: l'imputato avrebbe incassato assegni intestati alla societa' senza annotarne l'avvenuta riscossione e senza traccia della destinazione delle somme. Si e' richiamata la distinzione giurisprudenziale tra le ipotesi previste dall'art. 216 legge fall. e la necessita' di accertare lo scopo di recare pregiudizio ai creditori per configurare la bancarotta documentale fraudolenta. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    Distinzione tra due ipotesi tassative: sottrazione/distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). L'omessa tenuta puo' integrare l'occultamento e, se finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, integra bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 217 legge fallimentare

    Prevede la fattispecie di bancarotta semplice documentale; serve come parametro di confronto per distinguere le ipotesi di responsabilita' semplice da quelle fraudolente che richiedono dolo specifico.

  • art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale

    art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Consente l'audizione del curatore fallimentare in Cassazione dopo rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto utilizzabile tale audizione per acquisire elementi probatori decisivi ai fini della valutazione del dolo.

  • art. 131-bis codice penale

    Citato in relazione all'assoluzione di primo grado (esimente parziale/condizione personale) ma la Corte di appello ha riformato quella decisione; il riferimento evidenzia che la questione della imputabilita'/circostanze personali era gia' stata considerata in primo grado.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta delle scritture contabili puo' integrare il reato di bancarotta documentale fraudolenta quando sia possibile desumere il dolo specifico, ossia la finalita' di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un indebito profitto.
  • Il dolo specifico non richiede sempre una dichiarazione esplicita: puo' essere inferito da elementi concreti e comportamenti (es. incassi di somme intestate alla societa' non annotate e senza traccia della destinazione) che rendono probabile l'intenzione di occultare l'esistenza o la movimentazione di valori.
  • E' fondamentale distinguere tra le fattispecie disciplinate dall'art. 216 (sottrazione/distruzione o tenuta tale da impedire la ricostruzione) e quella di cui all'art. 217 (bancarotta semplice documentale): la qualificazione dipende dal tipo di condotta e dall'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico vs dolo generico/colpa).
  • La mancanza di attivita' aziendale o l'assenza di documentazione contabile non esclude automaticamente il dolo: la valutazione deve considerare l'insieme delle prove e puo' poggiare su elementi indiziari raccolti anche tramite rinnovazione istruttoria e audizioni di curatori fallimentari.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la Corte puo' esaminare la congruita' della motivazione e prendere in considerazione nuove acquisizioni istruttorie (es. audizione ex art. 603 c.3-bis) se utili a definire la fondatezza del motivo di ricorso.

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