Cassazione Penale, Sentenza n. 16205/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato il ricorrente colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente propone due motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità per mancato riconoscimento del dolo specifico, sostenendo che la societa' era inattiva dal 2009 e che l'omessa tenuta delle scritture era attribuibile a mera colpa e non a intento di recare pregiudizio ai creditori; (2) contraddittorietà e mancata considerazione di prove rilevanti (relazione del curatore, situazioni documentali pregresse, impossibilita' del ricorrente di redigere bilanci per mancanza documentale, e indebitamento formato prima dell'assunzione della carica). Il ricorrente contesta che non vi siano atti di amministrazione posti in essere durante la sua carica e che le debiti risalgano a periodi anteriori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale in relazione all'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nel periodo di amministrazione (29/05/2009 - 19/03/2014). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato elementi probatori (in particolare la relazione del curatore e la rinnovazione istruttoria con audizione ex art. 603 c.3-bis c.p.p.) da cui emergeva il dolo specifico: l'imputato avrebbe incassato assegni intestati alla societa' senza annotarne l'avvenuta riscossione e senza traccia della destinazione delle somme. Si e' richiamata la distinzione giurisprudenziale tra le ipotesi previste dall'art. 216 legge fall. e la necessita' di accertare lo scopo di recare pregiudizio ai creditori per configurare la bancarotta documentale fraudolenta. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.
Distinzione tra due ipotesi tassative: sottrazione/distruzione delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). L'omessa tenuta puo' integrare l'occultamento e, se finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, integra bancarotta fraudolenta documentale.
Prevede la fattispecie di bancarotta semplice documentale; serve come parametro di confronto per distinguere le ipotesi di responsabilita' semplice da quelle fraudolente che richiedono dolo specifico.
art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Consente l'audizione del curatore fallimentare in Cassazione dopo rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto utilizzabile tale audizione per acquisire elementi probatori decisivi ai fini della valutazione del dolo.
Citato in relazione all'assoluzione di primo grado (esimente parziale/condizione personale) ma la Corte di appello ha riformato quella decisione; il riferimento evidenzia che la questione della imputabilita'/circostanze personali era gia' stata considerata in primo grado.
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili puo' integrare il reato di bancarotta documentale fraudolenta quando sia possibile desumere il dolo specifico, ossia la finalita' di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un indebito profitto.
- Il dolo specifico non richiede sempre una dichiarazione esplicita: puo' essere inferito da elementi concreti e comportamenti (es. incassi di somme intestate alla societa' non annotate e senza traccia della destinazione) che rendono probabile l'intenzione di occultare l'esistenza o la movimentazione di valori.
- E' fondamentale distinguere tra le fattispecie disciplinate dall'art. 216 (sottrazione/distruzione o tenuta tale da impedire la ricostruzione) e quella di cui all'art. 217 (bancarotta semplice documentale): la qualificazione dipende dal tipo di condotta e dall'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico vs dolo generico/colpa).
- La mancanza di attivita' aziendale o l'assenza di documentazione contabile non esclude automaticamente il dolo: la valutazione deve considerare l'insieme delle prove e puo' poggiare su elementi indiziari raccolti anche tramite rinnovazione istruttoria e audizioni di curatori fallimentari.
- In sede di impugnazione in Cassazione la Corte puo' esaminare la congruita' della motivazione e prendere in considerazione nuove acquisizioni istruttorie (es. audizione ex art. 603 c.3-bis) se utili a definire la fondatezza del motivo di ricorso.
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