Cassazione Civile, Ordinanza n. 26091/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria deducendo la nullità delle cartelle di pagamento sottese per omessa o invalida notifica. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo non eseguiti tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle sulla base dell'avviso di deposito presso la casa comunale e della raccomandata informativa. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante, con riferimento alla censura sulla notifica delle cartelle; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante anche sul profilo dell'inammissibilità dell'appello; 3) violazione delle norme sul rito per essere stata la causa trattata in camera di consiglio nonostante la richiesta di discussione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di confrontarsi con il rilievo decisivo relativo alla prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., limitandosi a un'affermazione apodittica e quindi rendendo una motivazione meramente apparente. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento della notificazione richiede il compimento delle formalità previste, e la prova del loro esito va valutata in modo coerente con la funzione di conoscibilità dell'atto e di tutela del diritto di difesa.
Per dimostrare il perfezionamento della notifica tramite raccomandata informativa occorre la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non basta.
art. 24 Cost.
La disciplina notificatoria va letta in modo da garantire il diritto di difesa del destinatario, assicurando la conoscibilità del deposito dell'atto.
art. 111, comma 2, Cost.
L'interpretazione delle norme processuali deve rispettare il parametro del giusto processo e della garanzia del contraddittorio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
La decisione di appello nel processo tributario deve rispettare i requisiti motivazionali e di corrispondenza ai motivi dedotti.
Il giudice deve pronunciarsi su quanto dedotto dalle parti senza omettere di esaminare questioni decisive ritualmente riproposte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la totale o apparente mancanza di tali ragioni integra nullità.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento è deducibile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente o mancante.
Nel giudizio tributario di legittimità trovano applicazione i vizi processuali denunciabili in cassazione.
La trattazione camerale e la richiesta di discussione in pubblica udienza devono coordinarsi con le garanzie difensive della parte.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti impositivi o processuali ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notifica deve risultare da una prova idonea a dimostrare la conoscibilità del deposito dell'atto, non essendo sufficiente una mera attestazione di spedizione della raccomandata informativa.
- Quando il destinatario contesta specificamente la regolarità della notifica, il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale la documentazione prodotta e spiegare perché essa sia o non sia sufficiente a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio; una motivazione apodittica integra motivazione apparente.
- Nel processo tributario la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, perché non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. non incide sulla validità intrinseca dell'atto, ma determina la nullità della notificazione.
- Le questioni logicamente dipendenti dal vizio principale restano assorbite quando il motivo accolto è sufficiente a determinare la cassazione della decisione impugnata.
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