Cassazione Penale, Sentenza n. 13742/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano accusati di avere occupato senza titolo, con condotta perdurante dal 24/01/2022, un alloggio di proprietà ATERP Napoli (capi di imputazione richiamanti artt. 110, 633, 639-bis c.p.). Il Tribunale li aveva prosciolti ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore ha impugnato la decisione in cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente la natura permanente del fatto e la prosecuzione dell'occupazione (durata pluriennale e situazione ancora in corso) escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis; il Tribunale non ha accertato la cessazione della permanenza né verificato l'assenza di elementi ostativi alla non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte decisiva, ritenendo che per reati a struttura permanente (come l'occupazione arbitraria dell'immobile) la causa di non punibilità per particolare tenuità non può trovare applicazione finché la permanenza non sia cessata. Ha censurato il Tribunale per aver applicato l'art. 131-bis senza sincerarsi dell'effettivo rilascio/cessazione dell'occupazione e senza valutare gli elementi ostativi. La sentenza di proscioglimento del 22/09/2025 è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica, conformemente ai principi di diritto indicati dalla Corte.
Norme richiamate
Individuano le fattispecie di reato contestate. In particolare l'art. 633 e il 639-bis riguardano l'invasione arbitraria di immobile e hanno natura permanente, elemento decisivo per escludere l'applicazione di 131-bis fintanto che l'occupazione perdura.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte afferma che, anche dopo le modifiche del D.Lgs. 150/2022, l'istituto richiede l'esaurimento dell'azione criminosa: non è applicabile ai reati permanenti finché la condotta è in atto e non possono essere valutate le condizioni di tenuità se permangono elementi ostativi quali la persistenza dell'occupazione o la reiterazione/abitudine.
Ha ampliato la portata applicativa dell'art. 131-bis ma ha espressamente escluso l'applicabilità in caso di comportamento abituale o di condotte plurime, reiterate. La Corte rileva che tale modifica conferma la necessità che l'azione criminosa sia esaurita per applicare la non punibilità.
Norma che consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento quando sussistono i presupposti; qui è lo strumento processuale utilizzato dal Procuratore per impugnare la sentenza non appellabile.
Motivi di cassazione invocati: violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e) rispetto alla valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità e alla mancata verifica della cessazione della condotta permanente.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamate in relazione alle modalità del contraddittorio scritto: il procedimento in cassazione si è svolto in forma scritta senza trattazione orale per assenza di richiesta nei termini, come previsto da queste norme.
Fattispecie procedurale che ha permesso alla Corte di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di merito, disposto quando l'annullamento non comporta la pronuncia di una diversa decisione di merito.
Massime di principio
- Per reati a struttura permanente (es. invasione arbitraria di immobile) la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile finché la condotta perdura: il giudice deve accertare l'effettiva cessazione dell'occupazione prima di valutare la tenuità.
- Il giudice di merito ha l'onere motivazionale di verificare e documentare la sussistenza o l'assenza degli elementi ostativi all'art. 131-bis (durata, persistenza, abitualità, condotte successive). L'omissione di tale verifica è vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Le modifiche normative (D.Lgs. 150/2022) hanno amplificato l'ambito di applicazione di 131-bis ma hanno esplicitamente escluso i casi di comportamento abituale o plurime/reiterate condotte; la giurisprudenza interpreta questo come conferma della necessità dell'esaurimento dell'azione criminosa.
- Il pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione le sentenze di proscioglimento non appellabili ai sensi di legge (art. 608 c.p.p.); le censure più efficaci sono la violazione di legge e il vizio di motivazione quando la decisione non affronta fatti rilevanti.
- In fase di rinvio per nuovo giudizio il tribunale di merito deve riesaminare la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis e, se opportuno, accertare materialmente la cessazione dell'occupazione (ad esempio mediante verifiche in loco o acquisizione di idonea prova documentale).
- La prosecuzione pluriennale di un'occupazione e la sua perdurante efficacia lesiva del bene giuridico rendono più difficile far valere la particolare tenuità: la gravità e la durata sono fattori decisivi nella valutazione della non punibilità.
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