Cassazione Civile, Ordinanza n. 24663/2026 del 16/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La Cassa aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato riversamento di somme riscosse e per omesso svolgimento delle attività informative e di comunicazione previste dalla disciplina sul discarico dei ruoli. L'agente aveva proposto opposizione, poi accolta in appello, con revoca del decreto. In cassazione la Cassa ha articolato sette motivi: 1) violazione della disciplina introdotta dalla l. n. 228/2012, sostenendo che essa non fosse applicabile alla Cassa Forense, ente privatizzato, e che non potesse determinare l'annullamento del carico iscritto a ruolo; 2) questione di legittimità costituzionale e di compatibilità CEDU della stessa disciplina, per asserita ablazione patrimoniale e violazione del giusto processo e della parità delle armi; 3) dedotta violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, con richiesta di disapplicazione per presunto aiuto di Stato; 4) violazione della disciplina sul procedimento di discarico ex d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la mancata comunicazione di inesigibilità non impedisse l'azione ordinaria della Cassa contro l'agente; 5) errata applicazione dell'annullamento automatico ai crediti inferiori a 2.000 euro, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto estinguersi solo il ruolo e non il credito; 6) violazione della l. n. 190/2014 e delle regole di successione delle leggi nel tempo, per l'applicabilità retroattiva delle modifiche sul discarico e l'assenza di una condizione di procedibilità; 7) ulteriore dedotta incompatibilità con il diritto UE e richiesta di disapplicazione o rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi cinque motivi inammissibili perché le questioni erano già state risolte da precedenti conformi della stessa Corte: la Cassa Forense, pur ente privatizzato, svolge funzione previdenziale pubblica e può essere assoggettata alla disciplina sul discarico/annullamento dei ruoli; l'annullamento dei ruoli ante 31.12.1999 e il regime dei ruoli successivi non incidono illegittimamente sul credito sostanziale, ma sulla sola procedura di riscossione; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; non vi è aiuto di Stato vietato; il procedimento di discarico non era stato definito in assenza delle comunicazioni/decisioni previste. I motivi sesto e settimo erano stati già rigettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 31908/2025, che ha escluso il contrasto della normativa sopravvenuta con l'art. 6 CEDU e con i principi del giusto processo. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità per la complessità e l'evoluzione della materia e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato il fondamento del ricorso monitorio proposto dalla Cassa per ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente della riscossione.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 1, commi 527, 528 e 529, l. n. 228/2012
introducono il meccanismo di annullamento automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 e incidono sulla procedura di riscossione, non sul credito sostanziale.
art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 190/2014
prorogano i termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e abrogano la causa di decadenza collegata alla mancata comunicazione annuale sullo stato delle procedure.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999
disciplinano la procedura di discarico; la Corte ribadisce che, in mancanza del procedimento e del provvedimento definitivo di diniego, il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione non può dirsi definito.
qualifica la Cassa Forense come ente privatizzato, ma ciò non impedisce l'applicazione della disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1 per sostenere la natura privatistica della Cassa.
artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, dubbi ritenuti infondati.
art. 117, primo comma, Cost.
parametro evocato in relazione all'art. 6 CEDU come norma interposta.
art. 6 CEDU
la Corte esclude il contrasto della disciplina con il diritto a un giusto processo e con il principio di parità delle armi.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita lesione patrimoniale, senza accoglimento.
artt. 107 e 108 TFUE
invocati per sostenere che il meccanismo del discarico integrerebbe un aiuto di Stato; la Corte richiama la giurisprudenza che esclude tale qualificazione.
art. 267 TFUE
invocato per chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non disposto.
art. 13, primo comma, quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, primo comma, bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'ente previdenziale privatizzato che svolga una funzione pubblica e utilizzi la riscossione mediante ruolo può essere assoggettato alla disciplina speciale sul discarico e sull'annullamento dei ruoli prevista dal legislatore per la razionalizzazione del sistema di riscossione.
- L'annullamento automatico del ruolo per i crediti più risalenti o di importo contenuto incide sulla procedura di riscossione e non comporta, di regola, l'estinzione del credito sostanziale, che può restare azionabile con strumenti ordinari, ove ne ricorrano i presupposti.
- Le modifiche normative che prorogano i termini per le comunicazioni di inesigibilità e abrogano la decadenza collegata alla mancata comunicazione annuale non configurano, per ciò solo, un'ingerenza imprevedibile e indebita nel contenzioso né un aiuto di Stato.
- In assenza di attivazione e definizione del procedimento di discarico, il rapporto obbligatorio tra ente creditore e agente della riscossione non può ritenersi definito, sicché non è ammissibile fondare la pretesa dell'ente sull'asserita perdita automatica del diritto al discarico.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità convenzionale devono confrontarsi con l'interpretazione già consolidata della giurisprudenza di legittimità e costituzionale; se la disciplina è stata già ritenuta ragionevole e conforme ai parametri evocati, il motivo è inammissibile o infondato.
- L'eccezione di aiuto di Stato non può essere accolta senza la dimostrazione di un effettivo vantaggio economico selettivo e di un concreto pregiudizio rispetto alle condizioni normali di mercato.
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