Cassazione Civile, Ordinanza n. 24664/2026 del 16/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui un ente previdenziale professionale chiese a un agente della riscossione il pagamento di somme asseritamente dovute e non integralmente riscosse e riversate, relative a contributi iscritti a ruolo per varie annualità. L'agente della riscossione propose opposizione al decreto ingiuntivo e, in appello, ottenne la revoca dell'ingiunzione sulla base dello ius superveniens: per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, la legge n. 228/2012 aveva previsto l'annullamento automatico o il discarico dei ruoli; per quelli successivi, la legge n. 190/2014 aveva modificato la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità e dei termini connessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione della disciplina sul discarico automatico e sulla natura privatistica dell'ente, sostenendo che la legge non potesse incidere sui suoi crediti; 2) illegittimità costituzionale per preteso prelievo forzoso e violazione di parametri convenzionali; 3) contrasto con il diritto UE e richiesta di disapplicazione per asserito aiuto di Stato; 4) erronea applicazione della procedura di inesigibilità e dell'art. 20 d.lgs. n. 112/1999, assumendo che non fosse condizione di procedibilità dell'azione ordinaria; 5) erronea estensione dell'annullamento automatico anche ai crediti inferiori a 2.000 euro; 6) erronea applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 190/2014 ai ruoli successivi al 1.1.2000, per difetto di retroattività; 7) ulteriore contrasto con il diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi cinque motivi inammissibili perché i temi dedotti erano già stati risolti dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme alla sentenza d'appello: la disciplina del discarico automatico si applica anche alla Cassa Forense; l'annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante per i crediti oltre 2.000 euro; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; non vi è aiuto di Stato né ragione per la disapplicazione. Quanto ai motivi sesto e settimo, la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in un giudizio analogo tra le stesse parti, che ha escluso il contrasto della normativa sopravvenuta con l'art. 6 CEDU e, indirettamente, ha confermato la correttezza dell'impostazione seguita dalla Corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
norma processuale posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo della lite
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.
il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata
art. 1, commi 527, 528 e 529, legge n. 228/2012
annullamento automatico (“rottamazione”) dei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999
la disciplina si applica anche ai crediti della Cassa Forense riscossi mediante ruolo; per i ruoli ante 1999 opera l'annullamento/discarico del ruolo, senza estinguere necessariamente il credito sottostante oltre la soglia di euro 2.000
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
valgono a qualificare la Cassa Forense come ente privatizzato deputato a funzione previdenziale pubblica
il procedimento di discarico/inesigibilità disciplina il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione; in mancanza di sua attivazione e del provvedimento definitivo il rapporto non può dirsi definito
richiamato in relazione alla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità e al diritto al discarico
art. 3 Cost.
la Corte ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza della disciplina impugnata
art. 38 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità costituzionale della disciplina sui ruoli; la Corte ne ha escluso la violazione
art. 41 Cost.
invocato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato lesione
art. 42 Cost.
invocato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato lesione
art. 117 Cost.
richiamato come parametro interposto in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte ha escluso il contrasto
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
invocato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza
art. 6 CEDU
la Corte ha escluso che il riassetto normativo abbia inciso in modo imprevedibile e indebito sulla gestione del contenzioso
art. 107 TFUE
la Corte ha escluso che il discarico automatico integri un aiuto di Stato incompatibile
art. 108 TFUE
invocato insieme all'art. 107 TFUE per chiedere disapplicazione o rinvio pregiudiziale; la censura è stata respinta
art. 267, par. 3, TFUE
invocato per la rimessione alla Corte di giustizia; la Corte non ha ritenuto necessario il rinvio
art. 11 preleggi
richiamato sulla successione delle leggi nel tempo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che applica la normativa sopravvenuta alle cause in corso
d.m. 15.6.2015, art. 1, commi 1 e 2
ha regolato il discarico automatico e la prosecuzione delle procedure per i ruoli e le quote interessate
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta sul discarico/annullamento dei ruoli si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, quando la legge li assoggetta espressamente al medesimo meccanismo di razionalizzazione della riscossione.
- L'annullamento o discarico del ruolo non coincide necessariamente con l'estinzione del credito sostanziale: per i crediti oltre la soglia prevista, la misura incide sulla procedura di riscossione e non preclude in assoluto una successiva azione ordinaria per il credito residuo.
- In tema di riscossione, la mancata trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità rileva entro la procedura prevista dalla legge; tuttavia, in assenza di attivazione del procedimento e di provvedimento definitivo, il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione non può considerarsi definito.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina di razionalizzazione dei ruoli è manifestamente infondata quando la norma persegua finalità di economia e razionalizzazione del sistema senza introdurre una ingerenza imprevedibile e indebita nei giudizi pendenti.
- Il discarico automatico dei ruoli non integra, di per sé, un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione se non è dimostrato un vantaggio economico selettivo e indebito, ma si colloca in un sistema di gestione di crediti di fatto inesigibili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure ripropongono questioni già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
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