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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2026 del 16/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia origina da un ricorso per ingiunzione proposto dalla Cassa forense nei confronti dell'agente della riscossione per ottenere il pagamento di somme corrispondenti a contributi previdenziali dovuti dagli iscritti, iscritti a ruolo negli anni 1998 e 1999 e solo in parte riscossi e riversati. L'agente della riscossione propose opposizione al decreto ingiuntivo e, in appello, invocò l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 1, commi 527, 528 e 529, della l. n. 228/2012, che prevede l'annullamento automatico di determinati crediti iscritti a ruolo anteriori al 31.12.1999 e il discarico dei ruoli più elevati non più interessati da procedure di riscossione. La Corte d'appello accolse l'appello e revocò il decreto ingiuntivo. La Cassa ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina del 2012 e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la norma si applicherebbe solo al rapporto interno tra ente e agente della riscossione e non potrebbe estinguere i crediti della Cassa, soggetto privato autonomo; 2) illegittimità costituzionale della disciplina e violazione degli artt. 1 Prot. add. CEDU e 6 CEDU; 3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, assumendo che la sanatoria configuri un aiuto di Stato; 4) violazione della disciplina del 2012 e del d.m. 15.6.2015, sostenendo che l'annullamento automatico per importi inferiori a 2.000 euro colpirebbe anche il credito sottostante e non solo il ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché le questioni erano già state risolte in senso conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Ha compensato integralmente le spese tra Cassa e Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    norma processuale posta a base della domanda monitoria originaria.

  • art. 360 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

    norma richiamata per veicolare i motivi di violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, l. n. 228/2012

    annullamento automatico dei crediti incartati nei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo sino ad € 2.000,00 ed altresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta soglia non più interessati da procedure di riscossione

    si applica anche ai crediti di enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; per i crediti sotto soglia estingue la procedura di riscossione del ruolo, per quelli sopra soglia incide solo sulla procedura e non sul credito sottostante.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994

    la privatizzazione dell'ente previdenziale non esclude l'applicazione della disciplina di riscossione mediante ruolo e del relativo annullamento automatico.

  • artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.

    illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, perché il riassetto normativo della riscossione include senza irragionevolezza anche gli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 117 Cost.

    in relazione all'art. 117 Cost.

    non è ravvisata violazione dell'art. 117 Cost. in relazione alla CEDU nel riassetto della disciplina della riscossione.

  • art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    violazione dello art. 1 Protocollo Addizionale della Convenzione E.D.U.

    la Corte richiama il precedente secondo cui non vi è lesione della tutela del patrimonio nella disciplina dell'annullamento/discarico dei ruoli.

  • art. 6 CEDU

    violato l'art. 6 della C.E.D.U. in tema di giusto processo

    non sussiste indebita o imprevedibile ingerenza nel contenzioso tale da integrare violazione del giusto processo.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.

    il discarico automatico dei ruoli non costituisce aiuto di Stato, perché non produce un vantaggio economico in condizioni normali di mercato su crediti ormai inesigibili.

  • art. 267 TFUE

    istanza di rimessione alla Corte di Giustizia U.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3, T.F.U.E.

    la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale viene implicitamente disattesa perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 1, comma 1 e comma 2, d.m. 15.6.2015

    violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527, legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015

    il richiamo al decreto ministeriale non vale a mutare l'assetto per cui il discarico automatico non estingue il credito sottostante oltre la mera procedura di riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.

    la Corte recepisce la proposta di definizione anticipata basata sull'inammissibilità del ricorso conforme a giurisprudenza consolidata.

  • art. 96 c.p.c.

    non vi è margine per far luogo all'applicazione e del 3° co. e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.

    pur nella definizione conforme alla proposta, la Corte esclude nel caso concreto la condanna aggravata, anche in considerazione della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già risolte da giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutare l'orientamento.
  • La disciplina dell'annullamento automatico e del discarico dei ruoli di cui alla l. n. 228/2012 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, perché la privatizzazione dell'ente non elimina la funzione pubblica previdenziale né l'accesso alla riscossione esattoriale.
  • L'annullamento del ruolo per i crediti di importo inferiore alla soglia non comporta necessariamente l'estinzione del credito sostanziale, ma incide sulla procedura di riscossione; per i ruoli di importo superiore, il discarico non elimina il diritto di credito dell'ente, che resta azionabile con gli ordinari strumenti.
  • La disciplina del discarico automatico dei ruoli non integra di per sé un aiuto di Stato vietato dal TFUE, quando abbia ad oggetto crediti risalenti e di fatto inesigibili e non determini un vantaggio economico selettivo in condizioni normali di mercato.
  • Non è fondata la censura di illegittimità costituzionale della disciplina sulla base degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost. quando il riassetto della riscossione includa in modo non discriminatorio anche gli enti previdenziali privatizzati.
  • In presenza di orientamenti già consolidati sulla questione di diritto, il giudice di legittimità può definire il ricorso in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità e compensare le spese per la complessità della materia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenzaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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