Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17501/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Olivieri era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 416‑ter, 81 e 629 c.p. (tra cui il reato di associazione mafiosa e tentata estorsione con riferimento al sostegno elettorale del 2019 tramite associazioni mafiose). Il ricorso censurava, in particolare, la mancata valutazione del fattore tempo (distanza temporale tra i fatti del 2019 e la decisione cautelare), l'improprio riferimento a pendenze processuali anteriori, la valorizzazione di fatti sopravvenuti non formalmente contestati (richiamando l'art. 415‑bis c.p.p.) e la presunzione di violazione degli arresti domiciliari basata sull'uso del telefono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che successivamente alla proposizione del ricorso, in data 28 marzo 2025, la custodia in carcere era stata effettivamente sostituita con la misura degli arresti domiciliari. Poiché il ricorso mirava esclusivamente a censurare il rigetto della richiesta di sostituzione, l'accoglimento della misura ha fatto venir meno l'interesse a ottenere la decisione. La Corte ha inoltre precisato che, in tali ipotesi, non si applica la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente (richiamando precedenti giurisprudenziali).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso misure cautelari: il ricorso era proposto in sede di appello ex art. 310 c.p.p.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; norma richiamata tra le imputazioni contestate all'indagato

  • art. 416‑ter cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso: fattispecie contestata e considerata in relazione all'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 81 cod. pen.

    Circostanza aggravante (concorso di reati) citata tra le imputazioni

  • art. 629 cod. pen.

    Tentata estorsione: reato ascritto in relazione al fatto del luglio 2019

  • art. 415‑bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo alla contestazione di fatti sopravvenuti; il ricorrente lamentava che fatti nuovi non erano stati formalmente contestati con l'avviso previsto

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Principio giurisprudenziale richiamato: la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione rende inammissibile il gravame senza che ciò comporti automatica condanna alle spese

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)

    Ulteriore precedente che conferma la regola secondo cui la perdita dell'interesse per sopravvenienze esclude l'applicabilità di sanzioni processuali per la parte che ha proposto il ricorso

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso volto a ottenere una misura cautelare o la sua sostituzione, la misura richiesta viene effettivamente applicata, il ricorso diventa generalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, in linea di massima, non determina la condanna alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, purché non vi sia soccombenza nel merito.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può dare rilievo al comportamento posteriore ai fatti originari (comportamenti successivi che evidenziano la perdurante pericolosità), perciò il semplice decorso del tempo non è necessariamente dirimente.
  • Lamentare omissioni istruttorie o l'uso di elementi non formalmente contestati richiede che tali profili siano rilevanti e attuali al momento della decisione; il richiamo a fatti sopravvenuti non formalmente notificati può essere censurato ma non sempre annulla la motivazione cautelare se altri indizi giustificano la misura.
  • Presunzioni di violazione della misura degli arresti domiciliari basate su elementi indiziari (es. uso del telefono) devono essere fondate su concreti indizi e non su mere congetture moralistiche; tuttavia, il giudice può ritenere significativi contatti o condotte che dimostrino il permanere di legami criminali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.