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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5266/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3 c.p.) per un articolo pubblicato sul sito "quicosenza.it news generation" che insinuava illeciti collegamenti tra affidamento di appalti e soggetti politici locali. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca (art. 51 c.p., art. 21 Cost.), sostenendo che l'articolo rispettasse verità, continenza e rilevanza pubblica; 2) errore nel non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante; 3) mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, decorso il termine prescrizionale (reato estinto in data 8 maggio 2024). Per gli effetti penali la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Tuttavia la Corte è entrata nel merito di talune questioni civili: ha ritenuto assorbente e fondato il primo motivo con riferimento alla valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, rilevando insufficiente la motivazione della Corte d'Appello sui profili di verità e continenza del testo e richiamando i tre criteri applicativi (verità del fatto narrato, continenza dei toni, rilevanza pubblica). Di conseguenza la sentenza è stata annullata anche agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p., con richiamo all'obbligo del giudice di legittimità di esaminare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3 cod. pen.

    Norma incriminatrice della diffamazione a mezzo stampa: è il reato contestato per la pubblicazione dell'articolo online.

  • art. 51 cod. pen.

    Scriminante dell'esercizio del diritto di critica/manifestazione del pensiero: la Corte ha ritenuto che la verifica di questa esimente richieda l'accertamento della verità, della continenza e della rilevanza pubblica della notizia.

  • art. 21 Cost.

    Garantisce la libertà di manifestazione del pensiero; richiamata come fondamento costituzionale della scriminante per il diritto di critica.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: era invocata dalla difesa ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo e dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola l'effetto estintivo del reato e i provvedimenti da adottare: la Corte ha annullato senza rinvio per la sopravvenuta prescrizione ai sensi di questa norma.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice d'impugnazione di esaminare il fondamento dell'azione civile quando è stata pronunciata una condanna al risarcimento; la Corte lo ha richiamato nel disporre l'esame degli aspetti civili.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla riforma del 2022 richiamata in relazione all'individuazione della giurisdizione civile; la Corte ha precisato la non applicabilità al presente caso in ragione della data di costituzione delle parti civili.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio al giudice civile competente per valore dopo l'annullamento agli effetti civili.

Massime di principio

  • In casi di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica trova tutela se ricorrono tre requisiti: verità (anche come verità ragionevolmente putativa), continenza dei toni (pertinenza e non gratuità degli attacchi) e rilevanza pubblica della notizia.
  • Se il ricorso in Cassazione non è manifestamente infondato, il giudice di legittimità deve accertare eventuali cause estintive (es. prescrizione) e può dichiarare il reato estinto senza rinvio quando la prescrizione è sopravvenuta.
  • Una motivazione insufficiente rispetto alla valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica giustifica l'annullamento: il giudice d'appello deve chiarire se il linguaggio usato si sia limitato alla critica o abbia invece costituito insinuazione di illeciti.
  • Quando in primo grado o in appello è stata disposta una condanna al risarcimento, il giudice di legittimità è tenuto a valutare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.), anche se il reato è poi estinto per prescrizione.
  • La decorrenza e il calcolo del termine prescrizionale vanno verificati con precisione: l'insorgere della prescrizione durante il giudizio di legittimità determina obblighi specifici per la Corte di Cassazione.
  • La valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti e la richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità devono essere esaminate, ma possono risultare assorbite dalla declaratoria di prescrizione se questa interviene.

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