Cassazione Penale, Sentenza n. 5266/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3 c.p.) per un articolo pubblicato sul sito "quicosenza.it news generation" che insinuava illeciti collegamenti tra affidamento di appalti e soggetti politici locali. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca (art. 51 c.p., art. 21 Cost.), sostenendo che l'articolo rispettasse verità, continenza e rilevanza pubblica; 2) errore nel non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante; 3) mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, decorso il termine prescrizionale (reato estinto in data 8 maggio 2024). Per gli effetti penali la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Tuttavia la Corte è entrata nel merito di talune questioni civili: ha ritenuto assorbente e fondato il primo motivo con riferimento alla valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, rilevando insufficiente la motivazione della Corte d'Appello sui profili di verità e continenza del testo e richiamando i tre criteri applicativi (verità del fatto narrato, continenza dei toni, rilevanza pubblica). Di conseguenza la sentenza è stata annullata anche agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p., con richiamo all'obbligo del giudice di legittimità di esaminare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma incriminatrice della diffamazione a mezzo stampa: è il reato contestato per la pubblicazione dell'articolo online.
Scriminante dell'esercizio del diritto di critica/manifestazione del pensiero: la Corte ha ritenuto che la verifica di questa esimente richieda l'accertamento della verità, della continenza e della rilevanza pubblica della notizia.
art. 21 Cost.
Garantisce la libertà di manifestazione del pensiero; richiamata come fondamento costituzionale della scriminante per il diritto di critica.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: era invocata dalla difesa ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo e dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Regola l'effetto estintivo del reato e i provvedimenti da adottare: la Corte ha annullato senza rinvio per la sopravvenuta prescrizione ai sensi di questa norma.
Obbligo del giudice d'impugnazione di esaminare il fondamento dell'azione civile quando è stata pronunciata una condanna al risarcimento; la Corte lo ha richiamato nel disporre l'esame degli aspetti civili.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla riforma del 2022 richiamata in relazione all'individuazione della giurisdizione civile; la Corte ha precisato la non applicabilità al presente caso in ragione della data di costituzione delle parti civili.
Norma richiamata per il rinvio al giudice civile competente per valore dopo l'annullamento agli effetti civili.
Massime di principio
- In casi di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica trova tutela se ricorrono tre requisiti: verità (anche come verità ragionevolmente putativa), continenza dei toni (pertinenza e non gratuità degli attacchi) e rilevanza pubblica della notizia.
- Se il ricorso in Cassazione non è manifestamente infondato, il giudice di legittimità deve accertare eventuali cause estintive (es. prescrizione) e può dichiarare il reato estinto senza rinvio quando la prescrizione è sopravvenuta.
- Una motivazione insufficiente rispetto alla valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica giustifica l'annullamento: il giudice d'appello deve chiarire se il linguaggio usato si sia limitato alla critica o abbia invece costituito insinuazione di illeciti.
- Quando in primo grado o in appello è stata disposta una condanna al risarcimento, il giudice di legittimità è tenuto a valutare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.), anche se il reato è poi estinto per prescrizione.
- La decorrenza e il calcolo del termine prescrizionale vanno verificati con precisione: l'insorgere della prescrizione durante il giudizio di legittimità determina obblighi specifici per la Corte di Cassazione.
- La valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti e la richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità devono essere esaminate, ma possono risultare assorbite dalla declaratoria di prescrizione se questa interviene.
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