Cassazione Civile, Ordinanza n. 22632/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta in rito camerale, di determinazione e attribuzione delle quote del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto maturate da un lavoratore deceduto. Due ricorrenti, qualificati come figli del defunto, rivendicavano la propria quota ai sensi dell'art. 2122 c.c.; la terza ricorrente, ex coniuge divorziato, chiedeva la determinazione della quota spettantele in relazione alla quota riservata al coniuge superstite. Si costituivano la coniuge superstite, che proponeva anche domanda riconvenzionale, e la società datrice di lavoro, la quale deduceva di avere già pagato le somme dovute dopo il decesso del lavoratore, mediante bonifico sul conto intestato al defunto. Il tribunale aveva rigettato le domande dei figli, accolto solo in parte quella dell'ex coniuge e compensato/attribuito spese secondo soccombenza. La Corte d'appello aveva poi rigettato il reclamo ritenendolo tardivo, perché proposto oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 739 c.p.c., qualificando il provvedimento di primo grado come decreto motivato. Con il ricorso per cassazione si censuravano: (1) l'erronea qualificazione del provvedimento di primo grado come decreto anziché sentenza e la conseguente applicazione del termine di reclamo ex art. 739 c.p.c. invece dell'appello ordinario; (2) la nullità del provvedimento di primo grado per essere stato emesso in forma di decreto, nonostante la legge imponesse la forma di sentenza nelle controversie ex art. 9 L. 898/1970; (3) l'errata esclusione del diritto dei figli per asserita mancanza di un requisito non previsto dall'art. 2122 c.c.; (4) l'errata determinazione della quota spettante all'ex coniuge divorziato; (5) l'erronea ritenuta liberazione della società datrice di lavoro per pagamento effettuato sul conto del lavoratore deceduto, quale adempimento al creditore apparente in buona fede. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, dichiarando invece inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto perché attinenti a questioni di merito assorbite dalla declaratoria di tardività resa dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi: ha affermato che il provvedimento del tribunale, emesso in una controversia relativa alla quota di TFR collegata al divorzio, doveva avere forma di sentenza e non di decreto motivato; di conseguenza non era applicabile il reclamo ex art. 739 c.p.c. con termine di 10 giorni, bensì i termini ordinari di impugnazione delle sentenze. Per questo ha cassato il decreto della Corte d'appello di Venezia e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese, anche di legittimità. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano il merito, non esaminato dalla Corte territoriale per effetto della declaratoria di tardività.
Norme richiamate
Il reclamo camerale e il termine di 10 giorni operano per i decreti impugnabili; non sono applicabili quando la legge richiede la forma della sentenza.
I provvedimenti camerali hanno normalmente forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga diversamente.
Quando il provvedimento ha natura di sentenza, si applicano i termini ordinari di impugnazione dalla notificazione.
Richiamato in coordinamento con l'art. 325 c.p.c. quale termine ordinario di impugnazione delle sentenze.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
Fondamento del ricorso straordinario avverso provvedimenti decisori e definitivi.
Regola la spettanza delle indennità di fine rapporto ai superstiti del lavoratore deceduto; non richiede il requisito dello stato di bisogno indicato dal giudice di merito.
art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898
Le controversie sulla quota spettante all'ex coniuge divorziato si svolgono in camera di consiglio ma devono concludersi con sentenza.
art. 13 L. 6 marzo 1987, n. 74
Ha sostituito l'art. 9 della legge sul divorzio confermando che la decisione deve essere resa con sentenza.
Richiamato come norma violata in relazione al pagamento al creditore apparente e alla pretesa liberazione del debitore.
Richiamato, in combinazione con il principio di conservazione, per interpretare la procura in senso utile alla sua validità.
Richiamato per il principio di conservazione degli atti processuali.
Richiamato in tema di specialità della procura per il ricorso per cassazione.
Richiamato per la disciplina della procura e del suo requisito di specialità.
Citata in relazione alla riforma dell'art. 83 c.p.c. sulla specialità della procura.
Massime di principio
- Quando la legge impone espressamente che la controversia sia decisa con sentenza, la forma camerale del procedimento non degrada il provvedimento a decreto: restano applicabili i termini ordinari di impugnazione delle sentenze e non il reclamo ex art. 739 c.p.c.
- In assenza di una diversa previsione legislativa, le peculiarità del rito non possono sottrarre il provvedimento alla disciplina generale dei gravami contro le sentenze, specie quando la decisione incide su diritti soggettivi con carattere di decisorietà e definitività.
- La qualificazione del provvedimento impugnato va compiuta guardando alla sostanza della decisione e alla disciplina speciale applicabile; un errore sulla forma del provvedimento può determinare l'erronea applicazione del mezzo di impugnazione e del relativo termine.
- Le questioni di merito non esaminate dal giudice di appello perché assorbite da una declaratoria di tardività o inammissibilità non possono essere utilmente devolute alla Cassazione se non nei limiti consentiti dalla struttura dell'impugnazione; esse vanno eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, interpretata secondo il principio di conservazione, risulta inequivocamente riferita al giudizio di legittimità, anche senza formula sacramentale o riferimento espresso al provvedimento da impugnare.
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