Cassazione Penale, Sentenza n. 37007/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20/04/2022 che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva (pena: 2 anni di reclusione e pene accessorie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall.). Le censure principali sono: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la mancata formale indicazione dell'art. 223 I. fall. nell'imputazione, con conseguente impossibilita' di difesa rispetto a una qualificazione diversa della condotta; 2) richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale in relazione ai pagamenti ricevuti dalla ditta individuale di Scandella che, secondo la difesa, sarebbero stati restituzioni per debiti o pagamenti in nero agli operai; 3) dedotta sussistenza di una cessione di credito reale tra la fallita e il coniuge Abbadini che giustificherebbe i pagamenti; 4) contestazione del concorso di Scandella come extranea, per mancanza di apporto doloso alla distrazione; 5) contestazione della qualificazione dei versamenti come conto capitale anziché finanziamenti esigibili (richiamo all'art. 2467 c.c.), con conseguente doglianza sulla configurazione del reato e sulla prescrizione in caso di riqualificazione.
La decisione
La Corte di legittimita' ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato o, nei limiti, inammissibile. Motivi principali del rigetto: 1) l'imputazione descriveva in modo puntuale i fatti essenziali (ammontare distratto e canale di acquisizione), per cui la mancata indicazione formale dell'art. 223 I. fall. non ha costituito violazione del diritto di difesa né motivo di nullita'. 2) Le prove addotte a sostegno della tesi della difesa (pagamenti in nero ai dipendenti) sono state ritenute insufficienti e contraddittorie rispetto agli esiti istruttori; la ricostruzione della Corte d'Appello che escludeva che i versamenti fossero pagamenti salariali e riteneva fittizia la compravendita e il successivo storno e compensazione e' stata ritenuta logica e conforme alla prova contabile. 3) La qualificazione della condotta come distrattiva e non preferenziale e' stata confermata in linea con la giurisprudenza che distingue la restituzione di versamenti in conto capitale (distrazione) dalla restituzione di mutui/finanziamenti esigibili (preferenza). 4) Quanto al concorso dell'extraneus Scandella, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo partecipativo in ragione degli apporti volontari e della consapevolezza della destinazione delle somme, desumibile da elementi concreti (storni fatture, cessione formale dei terreni, operazioni contabili). Conseguentemente il rigetto e' stato accompagnato dalla conferma delle condanne disposte in primo grado: reclusione di anni due e pene accessorie previste dall'art. 216 I. fall. per durata analoga.
Norme richiamate
art. 216 I. fall.
La norma e' stata applicata come riferimento alla bancarotta fraudolenta; la Corte ha confermato le pene previste dall'ultimo comma per la durata analoga alla pena principale. L'indicazione formale del solo articolo 216 nell'imputazione non ha reso nulla la contestazione quando i fatti erano descritti con sufficiente dettaglio.
art. 223 I. fall.
Riferita alla diversa ipotesi tipica (restituzione di conferimenti/versamenti). La Corte ha ritenuto che, pur non essendo richiamata espressamente nell'imputazione, la fattispecie descritta corrispondeva alla disciplina evocata e che la mancata citazione formale non ha pregiudicato il diritto di difesa.
Richiamato per il principio di postergazione dei conferimenti in conto capitale rispetto ai creditori sociali. La Corte ha seguito la giurisprudenza che considera i prelievi come restituzione di versamenti in conto capitale (soggetti a postergazione) e, pertanto, integranti la bancarotta distrattiva.
Richiamato nel contesto del principio di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte di legittimita' ha ribadito che la correlazione richiede che la fattispecie concreta non sia radicalmente trasformata rispetto alla contestazione e che una descrizione fattuale chiara supera la mancanza di precisa indicazione normativa.
Massime di principio
- La mancata indicazione formale di un articolo di legge nell'imputazione non e' automaticamente causa di nullita' se i fatti sono descritti con sufficiente precisione e la difesa non ha subito compressione del diritto di difesa.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale passa per la natura dei versamenti: la restituzione di versamenti in conto capitale tende a qualificarsi come distrazione, mentre la restituzione di mutui/finanziamenti esigibili puo' integrare una bancarotta preferenziale.
- La qualificazione della condotta dipende in larga misura dalla prova contabile e dalla documentazione (contratti, fatture, storni, movimenti sui conti): operazioni fittizie o prive di titolo giustificativo sono indice di distrazione.
- Il concorso dell'extraneus richiede un apporto volontario e la consapevolezza che l'atto determini depauperamento del patrimonio sociale: non e' necessaria la conoscenza specifica del dissesto, che resta elemento di valutazione probatoria.
- Le deduzioni difensive basate su dichiarazioni testimoniali isolate e contraddittorie, se smentite da analisi contabile coerente, difficilmente sono idonee a modificare la qualificazione di reato decisa in grado di merito.
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