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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34740/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato è stato condannato per più episodi di violenza sessuale commessi, tra il 2017 e il 2020, nei confronti di giovani donne che lavoravano alle sue dipendenze, alcune delle quali minorenni. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 21 ottobre 2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale: ha riconosciuto le attenuanti generiche, ha ridotto la continuazione interna relativa al capo A e ha rideterminato la pena complessiva in cinque anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna e ponendo a carico dell’imputato le spese di assistenza delle parti civili per il secondo grado. Il capo A riguarda un rapporto sessuale penetrativo che la persona offesa ha riferito non consensuale; i capi B e D riguardano ulteriori atti sessuali ai danni di dipendenti, tra cui minorenni; il capo C riguarda un tentativo di violenza sessuale, riqualificato come tale ed esclusa l’aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma 1, n. 5, c.p. Con il primo motivo l’imputato ha eccepito l’improcedibilità per difetto di querela dei capi A, B e C, contestando sia la continuazione e il disegno criminoso comune sia la connessione processuale o probatoria con il capo D, procedibile d’ufficio. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ricostruzione del capo A, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe sostituito alla contestazione di violenza o costrizione quella di assenza di consenso. Con il quinto e il sesto motivo ha contestato la mancata individuazione del momento in cui sarebbe venuto meno il consenso e la prova del dissenso, nonché la consapevolezza dell’imputato. Con il quarto e il settimo motivo ha censurato la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e della convergenza tra i diversi episodi, invocando il ragionevole dubbio e denunciando l’omessa considerazione delle deduzioni difensive e dei possibili interessi delle parti civili. Con l’ottavo motivo ha lamentato il travisamento della deposizione dello psicologo che aveva avuto in cura la persona offesa del capo A e l’omessa considerazione del tempo trascorso prima dell’inizio del percorso terapeutico. Con il nono motivo ha contestato la motivazione e la sussistenza degli elementi della violenza sessuale, in particolare del tentativo al capo C e della condotta al capo D, prospettando che gli episodi fossero meri approcci e negando, per il capo D, contatti fisici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la procedibilità d’ufficio dei reati sessuali a querela opera anche in presenza della connessione materiale e del collegamento investigativo indicato dalla legge, e la connessione derivante dalla continuazione rileva quando ricorrono i presupposti dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. La Corte ha ritenuto logicamente motivata la valutazione di un programma criminoso comune, valorizzando il modus operandi e la successione degli episodi, compresi fatti commessi quando alcune vittime erano minorenni. Il secondo, terzo, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati generici e comunque manifestamente infondati: la Corte d’appello non aveva modificato la ricostruzione materiale né escluso la modalità costrittiva, ma aveva valutato la mancanza di consenso; il pregresso dissenso esplicito non poteva essere superato da successivi comportamenti impliciti, e le circostanze dell’episodio consentivano di ritenere percepibile all’imputato l’assenza di consenso. Non è stata ravvisata violazione della correlazione tra accusa e sentenza. Il quarto e il nono motivo non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la valutazione di credibilità delle persone offese era motivata e le censure riproponevano valutazioni di merito o risultavano generiche; per i capi B, C e D i giudici di merito avevano descritto atti sessuali e modalità repentine e costrittive, con il capo C correttamente qualificato come tentativo. Il settimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile in cassazione solo quando si traduca in manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non ravvisata nel caso. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza, non essendo stata prodotta integralmente la trascrizione della deposizione dello psicologo. Resta ferma la condanna rideterminata in appello in cinque anni e otto mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 609-septies, comma 4, n. 4 c.p.

    In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogniqualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen.

    La procedibilità d’ufficio dei delitti sessuali normalmente perseguibili a querela sussiste non soltanto in caso di connessione processuale, ma anche quando ricorra una connessione materiale o un collegamento investigativo legalmente rilevante, nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Inoltre, va rimarcato che fra le ipotesi di connessione che determinano la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen., è ricompresa quella in cui il fatto sia legato ad altro delitto, per il quale si deve procedere d'ufficio, in ragione del vincolo della continuazione, previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La connessione processuale derivante dalla continuazione tra il reato sessuale perseguibile a querela e un altro delitto procedibile d’ufficio determina la procedibilità d’ufficio del reato sessuale.

  • art. 81 c.p.

    Di conseguenza il reato continuato può considerarsi un fenomeno unitario solo ai limitati fini previsti espressamente dalla legge, che nel caso in esame, all'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod. pen., prevede testualmente la procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. in tutti i casi di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, e, all’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., individua certamente tra i casi di connessione anche quelli di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

    Il reato continuato resta strutturalmente composto da singoli reati, ma può produrre gli effetti unitari espressamente stabiliti dalla legge; tra questi rientra, nel caso deciso, la connessione rilevante per la procedibilità d’ufficio dei reati sessuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo.

    Il sindacato di cassazione sul vizio di motivazione riguarda l’esistenza e la tenuta logica dell’apparato argomentativo e non consente una nuova valutazione dei fatti; è censurabile soltanto l’illogicità manifesta.

  • art. 609-bis c.p.

    Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa.

    La violenza sessuale è integrata anche quando l’atto sessuale è compiuto senza un consenso della persona offesa, anche tacito, e non soltanto quando sia preceduto da una manifestazione esplicita di dissenso.

  • art. 609-bis c.p.

    La manifestazione esplicita del dissenso non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti ed impliciti contrari, ovvero non può mai ritenersi consentito fare affidamento sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.

    Un dissenso esplicito già manifestato non può essere considerato superato da comportamenti successivi impliciti di segno contrario; l’agente non può fare affidamento sulla presunta non genuinità del rifiuto.

  • art. 609-bis c.p.

    Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza dell'assenza di una chiara manifestazione del consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico, con conseguente irrilevanza dell'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

    L’elemento soggettivo sussiste quando l’agente è consapevole che manca una chiara manifestazione di consenso; un errore può rilevare soltanto se fondato su manifestazioni positive e precise della persona offesa dal contenuto realmente equivoco.

  • art. 192 c.p.p.

    La deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", come tale non necessitante di alcun elemento di riscontro.

    La dichiarazione della persona offesa può costituire prova sufficiente anche senza riscontri, ma deve essere sottoposta a un vaglio scrupoloso di credibilità soggettiva e attendibilità del narrato, specialmente in presenza della costituzione di parte civile.

  • art. 606 c.p.p.

    La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il richiamo al ragionevole dubbio non configura un autonomo motivo di ricorso per cassazione: la censura è scrutinabile quando la violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità d’ufficio dei delitti sessuali perseguibili a querela, la connessione rilevante comprende la connessione processuale e quella materiale, nonché i collegamenti investigativi previsti dalla legge quando l’accertamento del reato procedibile d’ufficio comporti l’esame del fatto sessuale.
  • La continuazione tra un delitto sessuale perseguibile a querela e un altro reato procedibile d’ufficio può determinare la procedibilità d’ufficio del primo, quando ricorrono i presupposti della connessione processuale prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.; l’effetto non deriva da una generale unitarietà del reato continuato, ma dalla specifica previsione normativa.
  • La violenza sessuale è configurabile anche in assenza di una manifestazione esplicita di dissenso, se l’atto è compiuto senza consenso, anche tacito, della persona offesa.
  • Un dissenso esplicito già manifestato non può essere neutralizzato facendo affidamento su successivi comportamenti impliciti o concludenti di segno contrario.
  • Ai fini del dolo nella violenza sessuale è sufficiente la consapevolezza dell’assenza di una chiara manifestazione di consenso; l’errore sull’assenza di consenso può rilevare soltanto se fondato su manifestazioni positive e precise della persona offesa dal contenuto equivoco.
  • La dichiarazione della persona offesa può costituire prova piena senza necessità di riscontri, ma il giudice deve vagliarne con particolare attenzione la credibilità soggettiva e l’attendibilità, soprattutto quando la persona offesa è costituita parte civile.
  • In cassazione la rivalutazione del fatto e delle prove è preclusa; il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di un difetto logico manifesto, e la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio rileva solo se si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione.
  • La censura di travisamento della prova deve individuare specificamente l’atto e il contenuto asseritamente travisato e assolvere gli oneri di allegazione e produzione necessari; la riproduzione di estratti non integrali può determinare difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniProve
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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