Cassazione Penale, Sentenza n. 3284/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna la qualificazione del fatto come "furto in abitazione" ex art. 624-bis c.p., sostenendo che la sala giochi che ospitava i videogiochi non poteva essere considerata "privata dimora"; il fatto di causa: introduzione nella sala giochi "Les Plus Bon" di Sciacca, effrazione della cassettiera di un videogioco con cacciavite e sottrazione di circa 500 euro, da parte di più persone (4), con danneggiamento dell'apparecchio; il ricorso in Cassazione deduce l'insussistenza della fattispecie aggravata.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere esso volto a una rivalutazione dei fatti e delle prove già accertati dai giudici di merito. I giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. perché l'esercizio presentava, oltre all'attività lavorativa, locali (es. cucina) idonei a svolgere atti di vita privata in modo non occasionale, con i requisiti di esclusività e non accessibilità senza consenso del titolare. Confermata anche l'aggravante per violenza sulle cose e la pluralità di autori. Sentenza impugnata confermata in sostanza; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicata la nozione estesa di "privata dimora" ai locali destinati anche ad attività lavorativa quando al loro interno si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e siano non accessibili al pubblico senza consenso del titolare (ius excludendi).
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 5)
Richiamate le aggravanti (es. uso di violenza sulle cose, pluralità di persone) che hanno inciso sulla qualificazione e sulla determinazione della pena.
Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico, Rv.270076)
Richiamato il principio secondo cui nella nozione di "privata dimora" rientrano i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorative/professionali, purché non aperti al pubblico o accessibili senza consenso.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata la procedura che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (termine e modalità straordinarie per la trattazione).
Massime di principio
- Per qualificare un luogo come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è rilevante la presenza di spazi e attività idonee a svolgere atti di vita privata in modo non occasionale (es. cucina, locali di soggiorno, uso continuativo da parte del titolare o dei dipendenti), oltre all'elemento dell'esclusività/ius excludendi e alla non accessibilità al pubblico senza consenso.
- La semplice destinazione commerciale di un locale non esclude a priori la configurabilità del furto in abitazione se sussistono elementi che documentano la presenza di atti di vita privata non occasionali all'interno dell'esercizio.
- Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica basata su fatti accertati dai giudici di merito è necessario dedurre questioni di diritto o vizi motivazionali: la mera rivalutazione dei fatti e delle prove è inammissibile.
- Gli elementi aggravanti come la violenza sulle cose (danneggiamento dell'apparecchio) e la pluralità dei partecipanti possono innalzare la gravità del reato e sono valutati concretamente dai giudici di merito; per contrastarli occorre fornire prova diretta contraria.
- In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente è opportuno produrre elementi fattuali che dimostrino la piena apertura al pubblico, l'assenza di locali idonei alla vita privata o la carattere occasionale di eventuali attività private svolte nel locale; viceversa, per l'accusa è utile documentare la presenza e la continuità di spazi e comportamenti privati (es. cucina, spogliatoi, pernottamenti, oggetti personali).
- Proceduralmente, i ricorsi generici e aspecifici che non affrontano punti di diritto specifici rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.
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