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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3284/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la qualificazione del fatto come "furto in abitazione" ex art. 624-bis c.p., sostenendo che la sala giochi che ospitava i videogiochi non poteva essere considerata "privata dimora"; il fatto di causa: introduzione nella sala giochi "Les Plus Bon" di Sciacca, effrazione della cassettiera di un videogioco con cacciavite e sottrazione di circa 500 euro, da parte di più persone (4), con danneggiamento dell'apparecchio; il ricorso in Cassazione deduce l'insussistenza della fattispecie aggravata.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere esso volto a una rivalutazione dei fatti e delle prove già accertati dai giudici di merito. I giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. perché l'esercizio presentava, oltre all'attività lavorativa, locali (es. cucina) idonei a svolgere atti di vita privata in modo non occasionale, con i requisiti di esclusività e non accessibilità senza consenso del titolare. Confermata anche l'aggravante per violenza sulle cose e la pluralità di autori. Sentenza impugnata confermata in sostanza; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Applicata la nozione estesa di "privata dimora" ai locali destinati anche ad attività lavorativa quando al loro interno si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e siano non accessibili al pubblico senza consenso del titolare (ius excludendi).

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 5)

    Richiamate le aggravanti (es. uso di violenza sulle cose, pluralità di persone) che hanno inciso sulla qualificazione e sulla determinazione della pena.

  • Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico, Rv.270076)

    Richiamato il principio secondo cui nella nozione di "privata dimora" rientrano i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorative/professionali, purché non aperti al pubblico o accessibili senza consenso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata la procedura che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (termine e modalità straordinarie per la trattazione).

Massime di principio

  • Per qualificare un luogo come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. è rilevante la presenza di spazi e attività idonee a svolgere atti di vita privata in modo non occasionale (es. cucina, locali di soggiorno, uso continuativo da parte del titolare o dei dipendenti), oltre all'elemento dell'esclusività/ius excludendi e alla non accessibilità al pubblico senza consenso.
  • La semplice destinazione commerciale di un locale non esclude a priori la configurabilità del furto in abitazione se sussistono elementi che documentano la presenza di atti di vita privata non occasionali all'interno dell'esercizio.
  • Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica basata su fatti accertati dai giudici di merito è necessario dedurre questioni di diritto o vizi motivazionali: la mera rivalutazione dei fatti e delle prove è inammissibile.
  • Gli elementi aggravanti come la violenza sulle cose (danneggiamento dell'apparecchio) e la pluralità dei partecipanti possono innalzare la gravità del reato e sono valutati concretamente dai giudici di merito; per contrastarli occorre fornire prova diretta contraria.
  • In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente è opportuno produrre elementi fattuali che dimostrino la piena apertura al pubblico, l'assenza di locali idonei alla vita privata o la carattere occasionale di eventuali attività private svolte nel locale; viceversa, per l'accusa è utile documentare la presenza e la continuità di spazi e comportamenti privati (es. cucina, spogliatoi, pernottamenti, oggetti personali).
  • Proceduralmente, i ricorsi generici e aspecifici che non affrontano punti di diritto specifici rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.

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