Cassazione Penale, Ordinanza n. 23128/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una tentata estorsione aggravata, contestata nel contesto di un'associazione di tipo mafioso. Il ricorso articolava tre censure: la prima contro i metodi di selezione e valutazione del materiale istruttorio; la seconda contro la motivazione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56, 629 e 416-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito fosse viziata; la terza contro la quantificazione della pretesa estorsiva in euro 50.000, ritenuta frutto di una ricostruzione fattuale non condivisa dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata; ha ritenuto non deducibile il secondo motivo, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e quindi non specifico; ha ritenuto non consentito il terzo motivo, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione del fatto come tentativo
richiamato per il delitto di estorsione oggetto di contestazione
richiamato per la qualificazione del fatto nel contesto mafioso
presumibilmente fonda la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, anche se non è esplicitamente riportato nel testo
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
la Corte richiama il principio per cui in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, se non accompagnate da una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, perché tale apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
- Le censure sulla quantificazione della pretesa estorsiva, quando investono il merito della valutazione probatoria, non sono scrutinabili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
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