Cassazione Penale, Ordinanza n. 30741/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato le pene inflitte a tre imputati per un fatto commesso in Vado Ligure il 23 marzo 2023, ritenuto integrato nel reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. I difensori hanno proposto un comune ricorso per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come tentativo e non come consumazione del reato contestato. La censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammesso solo per questioni inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, non invece per doglianze sul merito della qualificazione giuridica del fatto o su profili di pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, osservando che la doglianza sulla qualificazione del fatto come tentativo non rientra tra i motivi proponibili contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La decisione richiama il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il controllo di legittimità è circoscritto ai vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre restano preclusi i motivi rinunciati e le censure sulla pena se non sfociano in una sanzione illegale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo nei limiti delle questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
I ricorsi sono stati trattati con il rito camerale previsto per le impugnazioni manifestamente inammissibili.
È inammissibile la doglianza che investa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando si ricorra avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di spaccio o detenzione finalizzata allo spaccio.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
È stata richiamata come circostanza aggravante/forma aggravata del reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a vizi che attengono alla validità dell'accordo processuale e alla corrispondenza della decisione al contenuto del concordato, non potendo essere usato per riproporre questioni di merito già definite o rinunciate.
- Sono inammissibili le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui profili sanzionatori che non integrino illegalità della pena.
- La pena può essere sindacata in cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. solo quando sia stata applicata una sanzione fuori dai limiti di legge o comunque diversa da quella prevista dall'ordinamento; in difetto, la doglianza è preclusa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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