Cassazione Civile, Sentenza n. 6167/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (segnalato)
La controversia
Una persona fisica fu segnalata presso la CRIF per un debito riferibile a un omonimo. Nei gradi di merito era stato accertato che la società finanziaria, sulla base della documentazione disponibile, avrebbe potuto evitare l’errore e segnalare il soggetto effettivamente inadempiente. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 67/2013, aveva riconosciuto il risarcimento; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1864/2018 depositata il 24 aprile 2018, riformò parzialmente la decisione e rigettò la domanda risarcitoria, reputando non provato il danno e il nesso causale. Il danneggiato propose tre motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., contestando il rigetto per mancanza di prova del danno; con il secondo dedusse la violazione degli artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il danno avrebbe dovuto essere liquidato equitativamente e che la segnalazione negativa aveva determinato valutazioni sfavorevoli nel circuito creditizio, compreso il diniego di un finanziamento per l’acquisto di un’automobile da parte di Compass nell’ottobre 2009; richiamò inoltre la concessione di un mutuo Deutsche Bank nell’aprile 2009 e contestò l’applicazione del criterio del “più probabile che non”. Con il terzo motivo, subordinato, denunciò la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare le conseguenze dannose della permanenza dell’iscrizione erronea.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, congiuntamente esaminando i tre motivi perché connessi. Ha rilevato che la Corte d’Appello, pur negando il danno in re ipsa, aveva considerato il danno-conseguenza da mancata concessione di credito, ma aveva fondato la decisione anche su circostanze non pertinenti o non motivate: l’avvenuta concessione di un diverso finanziamento non escludeva il distinto danno allegato per il mancato finanziamento dell’automobile; il riferimento a “elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente” non era accompagnato da una spiegazione del loro contenuto e della valutazione compiuta, con conseguente vizio motivazionale ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; inoltre, la valutazione della prova del nesso causale non poteva essere subordinata a certezza e univocità, dovendosi applicare in sede civile il criterio del più probabile che non. La Corte ha infine ritenuto viziata la decisione che aveva negato la prova del danno dopo aver omesso di ammettere i mezzi istruttori specificamente offerti per dimostrarlo: la mancata ammissione dell’istruzione comporta vizio quando il giudice trae conseguenze dal mancato assolvimento dell’onere probatorio benché la parte avesse offerto di adempiervi. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
In ordine agli indicati “elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente” (doc. 3 produzione parte attrice)” non è dato invero intendere in cosa gli stessi in realtà consistano, e quale ne sia stata la relativa valutazione operata dai giudici di merito per pervenire all’adottata decisione, stante l’assoluta mancanza di motivazione al riguardo, in violazione dell’art. 132 c.p.c..
La motivazione è viziata quando richiama elementi rilevanti per la decisione senza chiarirne il contenuto né spiegare come siano stati valutati.
Risulta infatti nell’impugnata sentenza dal giudice dell’appello a tale stregua violato anche il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benchè la parte avesse offerto di adempierlo.
La decisione è viziata se il giudice considera non assolto l’onere della prova dopo avere rifiutato un mezzo istruttorio che la parte aveva offerto per assolverlo.
E’ rimasto in sede di merito accertato che nel caso il nominativo dell’odierno ricorrente è stato oggetto di “illecita segnalazione… presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt. 2050 e 2043 c.c.”, e nell’impugnata sentenza la corte di merito ha in particolare posto in rilievo che “alla luce della documentazione esibita dalle pareti, la Fiditalia s.p.a. era nelle condizioni e possibilità di evitare l’errore di omonimia e conseguentemente segnalare il soggetto effettivamente resosi inadempiente, ossia il M.A. classe (OMISSIS)”.
La Corte dà atto dell’accertamento di una segnalazione illecita incentrata sull’errore di omonimia, evitabile dalla finanziaria alla luce della documentazione disponibile; la pronuncia non stabilisce che il danno sia automaticamente risarcibile, ma richiede l’accertamento del danno-conseguenza e del nesso causale.
E’ rimasto in sede di merito accertato che nel caso il nominativo dell’odierno ricorrente è stato oggetto di “illecita segnalazione… presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt. 2050 e 2043 c.c.”, e nell’impugnata sentenza la corte di merito ha in particolare posto in rilievo che “alla luce della documentazione esibita dalle pareti, la Fiditalia s.p.a. era nelle condizioni e possibilità di evitare l’errore di omonimia e conseguentemente segnalare il soggetto effettivamente resosi inadempiente, ossia il M.A. classe (OMISSIS)”.
La norma è richiamata nel quadro dell’accertamento di merito della segnalazione illecita e della possibilità della finanziaria di evitare l’errore di omonimia; la decisione di legittimità non sviluppa un’autonoma interpretazione dei presupposti dell’art. 2050 c.c.
Massime di principio
- La segnalazione illecita presso una centrale di informazioni creditizie non determina di per sé un danno risarcibile in re ipsa: occorre accertare il danno-conseguenza e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio allegato.
- In sede civile, il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non, non richiedendo certezza o univocità assolute.
- La concessione di un finanziamento diverso non esclude, da sola, il distinto danno patrimoniale allegato per il diniego di un altro credito: la circostanza va valutata rispetto allo specifico pregiudizio dedotto.
- Il giudice non può negare la prova del danno sulla base del mancato assolvimento dell’onere probatorio quando abbia omesso di ammettere mezzi istruttori specificamente offerti dalla parte per dimostrarlo.
- La motivazione deve rendere comprensibili il contenuto e la valutazione degli elementi sui quali il giudice fonda la decisione; il richiamo non spiegato a fattori ulteriori che avrebbero inciso sulla concessione del credito non consente di ricostruire l’iter decisorio.
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