Cassazione Penale, Sentenza n. 41885/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo ha condannato per reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti con continuità, integranti reati previsti dagli artt. 110 c.p. e 8 d.lgs. 74/2000 per gli anni d'imposta 2019 e 2020). I motivi di ricorso sono: 1) carenza e illogicità della motivazione e errata valutazione delle prove, con contestazione della ricorrenza dell'art.10 d.lgs.74/2000 e della qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto; 2) vizio di interpretazione dell'art.110 c.p. rispetto al concorso nel reato e mancata prova della consapevole partecipazione; 3) violazione dell'art.8 d.lgs.74/2000 per mancanza della prova del dolo specifico in capo all'amministratore di diritto (prestanome), assenza di prova della spartizione delle somme e della inesistenza oggettiva/soggettiva delle fatture; 4) vizio relativo alla confisca per equivalente ex art.12‑bis d.lgs.74/2000, denunciando violazione del contraddittorio, mancata prova del profitto/"prezzo" del reato e mancata accertata incapienza patrimoniale della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, ritenendo che i profili dedotti richiedessero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. In particolare: la Corte ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello che aveva ricostruito i rapporti tra l'amministratore di diritto (ricorrente) e l'amministratore di fatto (figlio), la firma di documenti da parte del ricorrente e la partecipazione alla complessa frode fiscale; sul concorso nel reato la sentenza di merito è stata ritenuta fondata sulle intercettazioni e sugli elementi acquisiti; il motivo relativo alla confisca è stato dichiarato inammissibile perché non proposto in appello. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che per sussistere il concorso è richiesta conoscenza della condotta altrui e consapevole contribuzione, ma ha ritenuto che gli elementi di merito (intercettazioni, attività societarie) dimostrassero tale contributo nel caso concreto.
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha applicato il principio secondo cui il dolo specifico dell'amministratore di diritto/prestanome può essere desunto dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto e dalla macroscopica illegalità dell'attività, ricostruendo nel merito la consapevolezza e la partecipazione.
Norma richiamata in sentenza di merito ma non oggetto di contestazione valido dal ricorrente; la Corte segnala che riferimenti non pertinenti o non dedotti non possono sorreggere il ricorso di cassazione.
Norma sulla confisca per equivalente; il ricorrente contestava la confisca per mancata prova del profitto e del prezzo del reato e per assenza di contraddittorio, ma la questione è stata dichiarata inammissibile in Cassazione perché non dedotta in appello.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Disposizione richiamata circa i limiti nella formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato che il ricorso era formulato nei limiti richiesti ma, comunque, le censure dedotte erano generiche e richiedevano rivalutazioni di fatto non consentite.
Norma che disciplina il pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata per imporre il versamento di Euro 3.000,00 per la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: per impugnare utilmente una motivazione di merito occorre dimostrare la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non semplicemente proporre una diversa valutazione probatoria.
- L'amministratore di diritto (prestanome) può essere ritenuto responsabile per reati tributari se dal complesso degli elementi emergono rapporti con l'amministratore di fatto, la macroscopica illegalità dell'attività e indici della consapevolezza del ruolo (es. sottoscrizione di documenti, deleghe, benefici percepiti).
- Per configurare il concorso nel reato è necessaria prova della conoscenza della condotta altrui e della contribuzione consapevole: tuttavia, elementi indiziari gravi e univoci (intercettazioni, assetti societari, atti formali) possono essere ritenuti sufficienti in sede di merito.
- Le questioni processuali (es. nullità o vizio nella confisca per equivalente) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in appello; se non sono devolute al giudice di appello, risultano inammissibili in Cassazione.
- Nel giudizio di legittimità le doglianze meramente ricognitive o generiche sulla mancanza di prove o sulla credibilità della prova sono di regola inammissibili: i ricorsi devono indicare vizi specifici di motivazione o errori di diritto.
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