Cassazione Civile, Ordinanza n. 34455/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra una società poi fallita e una società affittuaria, avente ad oggetto anche beni e materiali utilizzati per l'attività di zincatura. Dopo la risoluzione consensuale del contratto, la società affittuaria ha chiesto in sede di fallimento la restituzione di quantitativi di zinco che sosteneva di aver acquistato e di aver depositato presso il ramo aziendale affittato, deducendone la proprietà esclusiva. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, ha rigettato l'opposizione ritenendo che si trattasse di beni fungibili non individuati in modo tale da escluderne la confusione con beni della massa fallimentare, e che non fosse stata provata né l'individuazione dei beni tramite atti aventi data certa né l'assenza, al momento dell'immissione nel possesso, di scorte di zinco della fallita. Con il ricorso per cassazione la società affittuaria ha dedotto un omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe trascurato la scrittura privata autenticata di risoluzione del contratto, nella quale sarebbero stati accertati la rottura della vasca di zincatura, lo sversamento dello zinco liquido, l'assenza di zinco di proprietà dell'affittante e la presenza di zinco di sua proprietà; ha inoltre richiamato una nota del curatore da cui emergerebbe che la fallita, dopo la risoluzione, non aveva ripreso l'attività né acquistato zinco. Ha infine censurato la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che le circostanze richiamate dalla ricorrente non integravano un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non dimostravano affatto che tutto lo zinco preesistente fosse andato perduto né che vi fosse certezza dell'assenza di confusione tra i beni. Ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza nel ricorso, poiché la scrittura privata era stata riportata solo per stralci e tali stralci non confermavano le affermazioni della ricorrente. Quanto alla prova testimoniale, la Corte ha ribadito che la mancata ammissione può rilevare solo se la prova sia idonea a dimostrare fatti che, con certezza e non solo probabilità, avrebbero potuto ribaltare la ratio decidendi; nella specie i capitoli dedotti erano generici e in parte richiedevano valutazioni giuridiche sulla proprietà. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base della domanda di ammissione/rivendica nel passivo fallimentare
la rivendica fallimentare di beni mobili implica che l'accertamento sulla fungibilità e sulla confusione del bene sia un accertamento di fatto rimesso al merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, potenzialmente idoneo a determinare una decisione diversa, non il semplice riesame delle prove
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve rispettare l'onere di autosufficienza, con specifica riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro di riferimento per il contributo unificato raddoppiato in caso di soccombenza processuale
Massime di principio
- Nella rivendica fallimentare di beni mobili fungibili, l'accertamento sulla loro individuabilità e sull'eventuale confusione con beni della massa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una mera diversa lettura delle prove.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, cioè potenzialmente idoneo a condurre a una decisione diversa; non basta denunciare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova dedotta sia concretamente idonea a smentire con certezza la ratio decidendi; non è sufficiente che essa possa suggerire una diversa probabilità dei fatti.
- La prova testimoniale non può essere articolata su valutazioni giuridiche o formule generiche, ma deve riguardare fatti storici specifici e obiettivi.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando in modo completo e specifico gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; il richiamo parziale o selettivo del documento non è sufficiente a dimostrare il vizio denunciato.
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