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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08523/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un medico, coinvolto insieme alla struttura sanitaria in un giudizio promosso da un paziente per asserita responsabilità da colonscopia con perforazione del colon, era stato poi assolto. In seguito aveva agito contro la propria compagnia assicurativa per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per resistere alla domanda del danneggiato, invocando la polizza di responsabilità civile e l’art. 1917, comma 3, c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo la copertura operativa solo come assicurazione di secondo rischio. La Corte d’appello, invece, aveva valorizzato la clausola di gestione della lite contenuta nella polizza, ritenendo legittimo il diniego di rimborso delle spese sostenute per un legale non designato dalla compagnia, in quanto l’assicurato non si era avvalso del patto di gestione della lite. Il ricorrente ha denunciato in cassazione violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova e violazione dell’art. 112 c.p.c. per decisione fondata su fatti non allegati, sostenendo che era stato lui a chiedere assistenza legale e che la compagnia l’aveva rifiutata; ha proposto un ulteriore ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione, deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale ritenendo inammissibili i motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva affermato un rifiuto dell’assicuratore a prestare assistenza, ma aveva ritenuto che l’assicurato, dopo aver ricevuto spiegazione del carattere di secondo rischio della polizza, non avesse formulato una specifica richiesta di assistenza alla compagnia e avesse scelto autonomamente un difensore, così esponendosi al legittimo diniego di rimborso delle spese di resistenza sostenute per un legale non designato. Il ricorso incidentale condizionato della compagnia è stato assorbito. Quanto al separato ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’errore revocatorio, trattandosi di interpretazione del contratto e non di percezione di un fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 della polizza assicurativa

    clausola di gestione della lite / legale non designato dalla compagnia

    la clausola è stata ritenuta valida ed efficace e idonea a escludere il rimborso delle spese di resistenza quando l’assicurato scelga autonomamente un difensore senza avvalersi della gestione della lite prevista in polizza

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato

    la previsione codicistica è stata ritenuta compatibile con il patto di gestione della lite contenuto nella polizza, sicché il rimborso può essere escluso quando l’assicurato non si avvalga di tale patto

  • art. 115 c.p.c.

    prova immaginaria e travisamento della prova

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza di merito

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione o decisione su fatti non dedotti quando il giudice interpreta il contratto e valorizza circostanze documentali coerenti con le allegazioni in atti

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    l’errore revocatorio è escluso quando la decisione impugnata deriva da un apprezzamento interpretativo del contratto e non da una falsa percezione di un fatto incontroverso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione va attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di assicurazione della responsabilità civile, il patto di gestione della lite è valido ed efficace se non confligge con l’art. 1917, comma 3, c.c.; di conseguenza, se l’assicurato non si avvale della gestione della lite o nomina un difensore non designato dall’assicuratore, può legittimamente essere escluso il rimborso delle spese di resistenza.
  • La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. o per travisamento della prova è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una ricostruzione fattuale diversa da quella effettivamente adottata.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non ricorre se la decisione si fonda su interpretazione del contratto e su fatti documentalmente emersi e coerenti con le allegazioni, anche quando la parte ricorrente proponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo per una falsa percezione di un fatto storico decisivo e incontroverso; non ricorre quando la sentenza contestata esprima un apprezzamento interpretativo del contratto o una valutazione giuridica del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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