Sentenza del 18/12/2024 n. 33036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le controversie riguardano l’imposta di registro sull’atto del 21 novembre 2013 con cui San Raffaele S.p.A. e UniCredit Factoring S.p.A. risolsero consensualmente, in parte, una cessione di crediti stipulata nell’ambito di un factoring pro solvendo. L’avviso notificato al notaio liquidava 37.458 euro. Il notaio e, con ricorso incidentale, San Raffaele sostenevano che la retrocessione dei crediti rientrasse nel campo IVA, pur essendo esente, e che operasse quindi l’alternatività IVA/registro, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale. L’Agenzia, nel proprio ricorso principale, contestava invece la determinazione della base imponibile limitata al corrispettivo della risoluzione e sosteneva che dovessero rilevare le prestazioni derivanti dalla risoluzione, eventualmente maggiorate del corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi perché relativi allo stesso atto. Ha accolto il ricorso del notaio e il ricorso incidentale di San Raffaele, ritenendo che, nel factoring pro solvendo con anticipazioni, la retrocessione dei crediti costituisca un’operazione finanziaria compresa nel campo IVA, ancorché esente; opera pertanto l’alternatività tra IVA e registro e l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, non proporzionale. Ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza n. 1977/2019 della C.T.R. del Lazio nel procedimento del notaio e la sentenza n. 6816/2018 della medesima C.T.R. nel procedimento di San Raffaele, rinviando entrambe le cause alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi di legittimità. Ha compensato le spese dei due gradi di merito di entrambi i procedimenti.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ai sensi dell' art. 3 , comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 , costituiscono "prestazioni di servizi"... 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione prosoluto, di crediti, cambiali o assegni.
La norma include tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA le operazioni finanziarie realizzate mediante negoziazione di crediti. La Corte riconduce a tale ambito la retrocessione dei crediti quando essa costituisce il rovescio dell’operazione finanziaria di factoring pro solvendo.
Art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'art. 10 prevede, poi, che "Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
Le operazioni finanziarie e di negoziazione dei crediti possono essere comprese nel campo di applicazione dell’IVA pur essendone esenti. L’esenzione non esclude quindi l’applicazione del principio di alternatività con l’imposta di registro.
Art. 40, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'art 40, comma 1, del predetto D.P.R. stabilisce che "per gli atti soggetti a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa". Viene sancito il principio della alternatività tra l'imposta del registro proporzionale e Iva che riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e, quindi, come chiarito nella seconda parte della disposizione, non solo per le operazioni imponibili ma anche per quelle che godono di esenzione.
Il registro si applica in misura fissa per le operazioni che rientrano nel campo IVA, anche quando sono esenti. Nel caso deciso, accertata la natura finanziaria della retrocessione, non è dovuta l’imposta di registro proporzionale.
Art. 28 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione era invocata dall’Agenzia per sostenere la tassazione proporzionale della risoluzione e una base imponibile riferita alle prestazioni restitutorie. La Corte, tuttavia, accogliendo i motivi del notaio e di San Raffaele, ha stabilito che nel caso concreto prevale il regime di alternatività IVA/registro, perché la retrocessione del credito è parte di un’operazione finanziaria compresa nel campo IVA.
In primo luogo, il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 2219/2020 R.G. al ricorso n. 34041/2019 R.G., ritenendo sussistenti i presupposti di cui all' art. 274 c.p.c., atteso che trattasi di due ricorsi che traggono origine dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi al medesimo atto di risoluzione consensuale parziale di cessione del credito del 21.11.2013.
La riunione è giustificata dalla connessione tra controversie originate da avvisi relativi al medesimo atto, così da consentirne la trattazione congiunta.
Massime di principio
- Quando una cessione di crediti è parte di un factoring pro solvendo con anticipazioni, occorre valutare l’operazione nella sua sostanza finanziaria, non limitarsi alla forma dell’atto di cessione o risoluzione.
- La retrocessione dei crediti che costituisce il momento inverso dell’operazione finanziaria originaria può rientrare anch’essa nel campo IVA, anche se l’operazione è esente.
- Se l’operazione è compresa nel campo IVA, l’esenzione non comporta di per sé l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale: opera il principio di alternatività e il registro è dovuto in misura fissa.
- La conclusione dipende dalle caratteristiche concrete del rapporto: il factoring pro solvendo accompagnato da anticipazioni può configurare un finanziamento; non è sufficiente la sola denominazione contrattuale per determinare il regime fiscale.
- Se più ricorsi riguardano avvisi riferiti al medesimo atto, la connessione può giustificarne la riunione.
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