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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04162/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della Cassa previdenziale di categoria, della decisione con cui era stata dichiarata illegittima l'iscrizione d'ufficio di un geometra alla Cassa e, conseguentemente, l'insussistenza dell'obbligo contributivo. In fatto, la corte territoriale aveva ritenuto che il professionista, pur iscritto all'albo, svolgesse attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi con qualifica di capo di ufficio tecnico, escludendo quindi la debenza dei contributi di categoria e valorizzando anche il profilo del divieto di doppia imposizione contributiva. Con il primo motivo la Cassa ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa di settore e dell'art. 38 Cost., sostenendo che il presupposto dell'iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima fosse la sola iscrizione all'albo professionale, a prescindere dall'effettivo esercizio della libera professione o dalla produzione di reddito professionale. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere ritenuto che l'adesione a una diversa gestione previdenziale escludesse l'obbligo verso la Cassa di categoria, deducendo che l'assorbimento nella gestione generale opera soltanto in specifiche ipotesi di professionisti dipendenti inquadrati nel ruolo professionale proprio del geometra. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati alla luce di precedente giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha affermato che, per la Cassa dei geometri liberi professionisti, l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima deriva dalla sola iscrizione all'albo, restando irrilevanti sia l'eventuale occasionalità dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito professionale; inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce di per sé l'insorgere degli obblighi contributivi verso la previdenza di categoria. Ha aggiunto che eventuali deroghe alla presunzione di esercizio professionale operano solo nei limiti delle condizioni previste dallo statuto e dalle delibere regolamentari della Cassa, che consentono l'esclusione dell'iscrizione in presenza di specifiche autocertificazioni o di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto, quando l'attività sia svolta esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e non vi sia svolgimento di attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra. Ha infine ritenuto non violato l'art. 2697 c.c., poiché l'attribuzione di rilievo al mancato rispetto degli oneri documentali deriva direttamente dalla disciplina statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo e secondo motivo di ricorso

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 1, L. 37/1967

    Norma posta a base dei presupposti di iscrizione obbligatoria alla Cassa dei geometri.

  • artt. 10, 17, 18 e 22, L. 773/1982

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina rilevante della previdenza di categoria.

  • artt. 1 ss., D.Lgs. 509/1994

    Richiamati in relazione alla legittimazione statutaria e regolamentare della Cassa.

  • art. 38 Cost.

    Invocato a sostegno della disciplina previdenziale di categoria e della sua operatività obbligatoria.

  • art. 5 Statuto CIPAG

    Considerato norma di rinvio rilevante ai fini della disciplina dell'iscrizione e della contribuzione.

  • art. 2, D.Lgs. 30/2006

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione all'iscrizione e agli obblighi previdenziali.

  • artt. 2 e 3 L. 335/1995

    Richiamati per la disciplina del sistema previdenziale generale e il suo coordinamento con quello di categoria.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che la disciplina statutaria e regolamentare sulla documentazione richiesta al contribuente integri violazione dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Per le casse di previdenza di categoria, quando la legge o lo statuto prevedano l'iscrizione obbligatoria in relazione all'iscrizione all'albo, la mera appartenenza all'ordine professionale può costituire presupposto sufficiente per l'obbligo contributivo minimo, salvo le deroghe espressamente previste dalla disciplina regolamentare.
  • L'eventuale svolgimento di attività subordinata o l'iscrizione ad altra forma previdenziale generale non escludono automaticamente gli obblighi verso la cassa di categoria: l'esonero opera solo se ricorrono le condizioni specificamente fissate dalla normativa interna della cassa.
  • Le disposizioni statutarie e regolamentari che prevedono autocertificazioni o attestazioni del datore di lavoro per escludere l'iscrizione alla cassa sono legittime e vincolanti, e il loro mancato adempimento può fondare la debenza contributiva senza violare l'art. 2697 c.c.
  • In tema di previdenza professionale, la presunzione di esercizio dell'attività derivante dall'iscrizione all'albo può essere superata soltanto nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla disciplina di categoria, non per una generica allegazione di lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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