Cassazione Penale, Ordinanza n. 35352/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per più episodi di furto e reati connessi, in cui la Corte di appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per alcuni capi per difetto di querela, ha assolto uno degli imputati per alcuni capi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato le pene residue per entrambi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto di cui al capo A) come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, con particolare riferimento all'audizione di un testimone richiesta dal pubblico ministero. Hanno anche depositato memoria difensiva sulla sussistenza degli estremi del reato di furto in abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva correttamente ricondotto il fatto all'ipotesi del furto in abitazione, applicando i criteri giurisprudenziali sulla nozione di privata dimora. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità il diniego della rinnovazione istruttoria in appello, poiché la decisione di secondo grado era sorretta da una motivazione sufficiente e completa sulla responsabilità. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il furto in abitazione è configurabile quando il luogo in cui avviene l'apprensione del bene presenti i requisiti della privata dimora: uso per attività della vita privata, stabilità del rapporto con il luogo e non accessibilità ai terzi senza consenso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esonero.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di privata dimora non si esaurisce nella mera destinazione del locale a uso lavorativo o privato, ma richiede che il luogo sia stabilmente adibito allo svolgimento di manifestazioni della vita privata, sia caratterizzato da una relazione non occasionale con la persona e non sia liberamente accessibile ai terzi senza consenso.
- Gli uffici commerciali o professionali possono integrare il concetto di privata dimora quando siano non aperti al pubblico e risultino destinati in concreto allo svolgimento riservato dell'attività professionale, con presenza di effetti personali e spazi normalmente riservati.
- Il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non è censurabile in cassazione quando la sentenza di secondo grado, confermativa della condanna, sia fondata su un apparato motivazionale autonomamente sufficiente a decidere sulla responsabilità.
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo alla mancata rinnovazione istruttoria non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito quando la Corte territoriale abbia già motivato in modo congruo e non illogico sugli elementi di prova decisivi.
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