Cassazione Penale, Sentenza n. 27881/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'inosservanza dell'art. 168, ultimo comma, perché il giudice di merito ha concesso la sospensione condizionale della pena nonostante dal certificato del casellario giudiziale risultasse che il beneficio era stato già riconosciuto in precedenza (causa ostativa ex art. 164, comma 4, c.p.), per cui la statuizione relativa al beneficio doveva essere revocata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che concedeva la sospensione condizionale della pena, disponendone la revoca. La Corte ha motivato che la revoca ha natura dichiarativa e produce i suoi effetti "ope legis", perciò può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità; ha altresì riconosciuto l'interesse del pubblico ministero all'impugnazione, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 176/2020
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; rilevazione procedurale sul modo di trattazione del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione per inosservanza di norme del codice di procedura penale.
art. 168, ultimo comma, c.p.p.
La norma invocata è stata ritenuta non osservata perché il giudice ha concesso la sospensione condizionale senza tener conto della causa ostativa risultante dal casellario.
Individua le cause ostative alla sospensione condizionale (prevedendo il divieto quando il beneficio è già stato utilizzato in precedenza secondo i limiti previsti); la Corte ha ritenuto applicabile la causa ostativa riscontrata nel casellario.
Richiamata nella discussione sul rimedio ordinario (possibilità di chiedere la revoca al giudice dell'esecuzione); la Corte spiega perché in presenza di cause note al giudice della cognizione il rimedio dell'art. 674 non sarebbe stato fruttuoso, giustificando l'interesse del P.M. al ricorso per cassazione.
Sez. Un., sent. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, quando le cause ostative erano note al giudice della cognizione, il ricorso del P.M. è necessario perché il giudice dell'esecuzione non potrebbe revocare efficacemente il beneficio.
Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008 (Ingenito) e altre pronunce citate
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la revoca della sospensione condizionale, se concessa in presenza di cause ostative, ha natura dichiarativa e i suoi effetti si producono "ope legis".
Massime di principio
- Se dal casellario giudiziale emergono precedenti concessioni del beneficio che configurano una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., la sospensione condizionale concessa dal giudice deve essere revocata perché la revoca è dichiarativa e produce effetti "ope legis".
- Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso in Cassazione per ottenere la revoca della sospensione condizionale quando le cause ostative erano note al giudice della cognizione, poiché il rimedio presso il giudice dell'esecuzione potrebbe risultare inefficace.
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio e annullare senza rinvio la parte della sentenza che ha erroneamente concesso la sospensione condizionale se la rimozione del beneficio discende direttamente dal diritto sostanziale e non richiede nuove valutazioni di merito.
- In casi simili è essenziale verificare con attenzione il contenuto del certificato del casellario prima di concedere benefici come la sospensione condizionale; eventuali omissioni o errori in tal senso possono essere corretti anche in sede di appello o cassazione.
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