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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45089/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna per due episodi di tentata truffa (artt. 56, 640 c.p.) sostenendo: vizi di motivazione e travisamento delle risultanze sui rilievi grafologici; mancata ammissione di una perizia richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p.; violazione della regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' per presunta errata valutazione del quadro probatorio; errori nella determinazione della sanzione (pena base, diminuzione per tentativo, calcolo dell'aumento per continuazione) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; omissione di motivazione sulla non menzione nel casellario ai sensi dell'art. 175 c.p.; censura circa la concessione della provvisionale immediatamente esecutiva; e, con memoria successiva, eccezione di sopravvenuta prescrizione dei reati intervenuta dopo il deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di appello di Salerno aveva valutato correttamente la prova grafologica attribuendo maggiore valore alla consulenza delle parti civili e che la mancata richiesta/perizia non costituisce sindacato in cassazione quando si tratta di un mezzo di prova neutro. Sono ritenute infondate le doglianze sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti e dell'art. 175 c.p. Quanto alla provvisionale, la Corte ha affermato la non impugnabilità in cassazione di tale statuizione discrezionale. La dedotta sopravvenuta prescrizione successiva al deposito del ricorso è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'inammissibilità dell'impugnazione originaria. Conseguenze pratiche: resta avvinta la sentenza di appello che aveva riconosciuto la continuazione e condannato la ricorrente a 5 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e 400,00 euro di multa e confermato le statuizioni civili; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura indicata in dispositivo (Colecchia Manuela: euro 3.686,00; Colecchia Daniele: euro 1.105,80).

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'annullamento con rinvio che aveva portato la causa alla nuova decisione della Corte di appello

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la diminuzione della pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse in questa sede un diritto a una ulteriore diminuzione nella sua massima estensione

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di truffa, cui sono stati ricondotti i fatti contestati (due tentativi di truffa)

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma relativa all'ammissione di mezzi di prova richiesti dalle parti; la Corte ha precisato che la mancata assunzione di una perizia, quale mezzo neutro, non rientra nelle "prove decisiva" sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità dei motivi che lamentano omissione di prova peritali non qualificabili come prove a discarico decisive

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina la non menzione nel certificato penale; la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse formulato solo una mera richiesta senza motivazione adeguata, rendendo inammissibile il motivo

  • art. 539, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la provvisionale in favore delle parti civili; la Corte ha ricordato la natura discrezionale e non impugnabile in cassazione di tale statuizione

  • art. 159 cod. pen.

    Riguarda la sospensione del corso della prescrizione; la contestazione su un errore di computo dei periodi di sospensione è stata ritenuta irrilevante dato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione della sopravvenuta prescrizione

  • principio Sez. U. n. 47127/2021 (Pizzone)

    Principio richiamato in tema di determinazione della pena nel reato continuato: il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con grado motivazionale proporzionato all'entità degli aumenti

Massime di principio

  • La scelta tra consulenze tecniche concorrenti (es. perizie grafologiche) rientra nella valutazione del merito dei giudici di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; la corte di legittimità verifica solo la congruità e la logicità della motivazione
  • La mancata ammissione di una perizia disposta dal giudice non costituisce automaticamente motivo ammissibile in cassazione: le perizie sono mezzi neutrali e la loro omissione non rientra tra le "prove decisiva" impugnabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le doglianze che consistono in una rivalutazione globale del quadro probatorio configurano critiche di merito improprie per la corte di cassazione e risultano inammissibili
  • La concessione e quantificazione di una provvisionale in sede penale è una decisione discrezionale e meramente delibativa, difficilmente sindacabile in cassazione
  • In caso di contestazioni sulla determinazione della pena per reato continuato, il giudice di merito deve motivare la pena base e gli aumenti distintamente; tuttavia l'intensità della motivazione richiesta è commisurata all'entità degli aumenti applicati
  • La richiesta di non menzione nel certificato penale (art. 175 c.p.) deve essere specifica e adeguatamente motivata: una mera richiesta generica non obbliga il giudice e il suo rifiuto è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
  • La sopravvenuta prescrizione intervenuta dopo il deposito di un ricorso è rilevabile solo se il ricorso produce un valido rapporto di impugnazione; se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma il rapporto di impugnazione e non è possibile dichiarare cause di non punibilità sopravvenute

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