Cassazione Civile, Ordinanza n. 05298/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso sulla controversia relativa a un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società in accomandita semplice, con rettifica del reddito imputato ai soci nei limiti della partecipazione. Tuttavia il ricorso per cassazione, pur notificato alla controparte, non è stato depositato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.; la Corte ha rilevato d'ufficio, sulla base del certificato negativo di cancelleria, che il deposito non era avvenuto neppure entro la data indicata, con conseguente improcedibilità. I ricorrenti risultavano altresì non costituiti. L'Agenzia delle entrate si era costituita come controricorrente, ma la Corte ha precisato che tale costituzione non sana la mancata tempestiva iscrizione a ruolo e deposito del ricorso. Le difese svolte nel controricorso non sono state esaminate per il rilievo assorbente dell'improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando che la notificazione del ricorso non basta a superare l'omissione del deposito presso la cancelleria della Corte entro il termine perentorio. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio previsto; la mancata tempestiva produzione determina improcedibilità anche se il ricorso è stato notificato alla controparte.
Il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile alla violazione di termini perentori, ma solo alle irregolarità formali in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non sostituisce il deposito in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata osservanza di tale adempimento comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- La costituzione del controricorrente non sana la tardiva o mancata iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, trattandosi di inosservanza di un termine perentorio e non di una mera nullità formale.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non può essere invocato per neutralizzare la violazione di termini perentori stabiliti a pena di improcedibilità.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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