Cassazione Civile, Ordinanza n. 22647/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare irrogato da una società a un proprio dipendente il 12.6.2018. Il Tribunale di Benevento, in esito al rito ex L. n. 92/2012, aveva dichiarato nullo il provvedimento espulsivo, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria, oltre contributi e spese. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un atto con cui la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia, in esito a una separata conciliazione intervenuta tra loro con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della relativa accettazione da parte del controricorrente, ritenendole regolari. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in applicazione dell’ultimo comma della stessa norma, non ha disposto sulle spese processuali, poiché il controricorrente aveva aderito alla rinuncia. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile o applicabile analogicamente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se regolare e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; se il controricorrente aderisce alla rinuncia, non si provvede sulle spese.
L’adesione del controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L’ulteriore contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; trattandosi di norma eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è interpretabile estensivamente o analogicamente.
Viene richiamata solo come base del rito seguito nelle fasi di merito relative all’impugnazione del licenziamento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente formulata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- L’adesione del controricorrente alla rinuncia del ricorso impedisce la regolazione delle spese, con conseguente mancata pronuncia su di esse.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Una norma processuale di natura eccezionale e sanzionatoria non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
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