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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10126/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 455 c.p. Avverso tale decisione l'imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. I motivi di ricorso erano due: entrambi sono stati ritenuti privi di specificità perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. Il secondo motivo contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censura ritenuta manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva indicato in modo sufficiente gli elementi decisivi o rilevanti posti a base del diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza di appello e che la censura relativa alle attenuanti generiche era manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza richiamata, secondo cui per negare le attenuanti è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto materiale della fattispecie concreta oltre al riferimento al reato contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte richiama il tema delle circostanze attenuanti generiche, affermando che il loro diniego è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre, senza specifico confronto critico, doglianze già esaminate e respinte nel giudizio di appello.
  • La specificità del motivo impone di confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure di merito non è sufficiente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice indica, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escluderle.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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