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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35291/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva negato le attenuanti generiche e aveva valorizzato la gravità delle condotte ai fini del trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/12/2024. Il testo indica che i motivi deducevano: (1) violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; (2) vizio della motivazione anche in relazione all'aggravamento del trattamento sanzionatorio per i reati satellite in applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha però ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era esente da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi o rilevanti. In concreto, la Corte di merito aveva fondato il diniego delle attenuanti sulla gravità del fatto desunta dagli atti di indagine e sulla sopravvenienza di un'altra condanna per 15 precedenti reati di ricettazione; aveva inoltre giustificato l'aumento della pena sopra il minimo edittale in ragione della gravità delle condotte ascritte.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato con riferimento al trattamento sanzionatorio per i reati satellite; la Corte ritiene legittimo l'aumento della pena giustificato dalla gravità delle condotte.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una rivalutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello sia logica e non presenti evidenti illogicità manifeste.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa.
  • L'aumento della pena per i reati satellite nel reato continuato può essere sorretto da un apprezzamento della gravità delle condotte, purché esplicitato in motivazione in modo non apodittico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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