Cassazione Penale, Ordinanza n. 35291/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva negato le attenuanti generiche e aveva valorizzato la gravità delle condotte ai fini del trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/12/2024. Il testo indica che i motivi deducevano: (1) violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; (2) vizio della motivazione anche in relazione all'aggravamento del trattamento sanzionatorio per i reati satellite in applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha però ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era esente da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi o rilevanti. In concreto, la Corte di merito aveva fondato il diniego delle attenuanti sulla gravità del fatto desunta dagli atti di indagine e sulla sopravvenienza di un'altra condanna per 15 precedenti reati di ricettazione; aveva inoltre giustificato l'aumento della pena sopra il minimo edittale in ragione della gravità delle condotte ascritte.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento al trattamento sanzionatorio per i reati satellite; la Corte ritiene legittimo l'aumento della pena giustificato dalla gravità delle condotte.
La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una rivalutazione del merito quando la motivazione del giudice di appello sia logica e non presenti evidenti illogicità manifeste.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa.
- L'aumento della pena per i reati satellite nel reato continuato può essere sorretto da un apprezzamento della gravità delle condotte, purché esplicitato in motivazione in modo non apodittico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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