Cassazione Penale, Sentenza n. 38764/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio, ha riqualificato la condotta come concorso esterno in associazione a delinquere (artt. 110-416 c.p.) e ha ridotto la pena; il ricorrente denunciava difetto di motivazione circa: 1) la qualificazione della sua responsabilità (mancata prova del contributo effettivo e della rilevanza causale per configurare il concorso esterno, e insufficienza degli indici di partecipazione consapevole al sodalizio), 2) la mancata esplicitazione dei criteri applicati per la riduzione della pena dopo la riqualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di rinvio fosse chiamato solo a valutare la riconducibilità della fattispecie al concorso esterno e che la difesa, con il nuovo ricorso, abbia sollevato questioni non devolute al giudice di legittimità nel precedente giudizio; tali questioni sono pertanto precluse e il motivo è inammissibile. Quanto alla misura della pena, la Corte ha ritenuto che la limitata riduzione (da 6 a 5 mesi e da €1000 a €900) fosse desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, essendo il ricorrente «cliente abituale» dei servizi dell'associazione. È stata altresì ricordata l'irrilevanza della prescrizione del reato rispetto all'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione nel reato come forma di concorso (congiunta con l'art. 416 c.p. per la fattispecie associativa); la Corte ha considerato la riqualificazione in termini di concorso esterno nel reato associativo (artt. 110-416 c.p.).
Norma sull'associazione per delinquere; la controversia verteva sulla qualificazione della condotta tra partecipazione al sodalizio e concorso esterno, riconoscendo in sede di rinvio la fattispecie di concorso esterno (art. 416 richiamato congiuntamente all'art. 110).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso come disposto dalla disciplina delle impugnazioni; il ricorso è stato esaminato conformemente alla forma prevista.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ricordato che, essendo il ricorso inammissibile, non si è formato valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile dichiarare l'estinzione per prescrizione a norma dell'art. 129.
Norma richiamata nella ricostruzione fattuale quale riferimento al reato di esercizio abusivo di servizi di pagamento (il sistema hawala) che qualificava l'attività dell'associazione; utilizzata a fini descrittivi della fattispecie contestata.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio solo su una specifica questione, il giudice di rinvio è vincolato al perimetro delle questioni devolute: non può decidere su temi non sottoposti alla legittimità.
- Per configurare il concorso esterno in associazione a delinquere è necessario motivare il contributo effettivo e concreto dell'agente e la sua rilevanza causale rispetto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio; la mera disponibilità o contatti informativi possono non essere sufficienti se non comprovano un apporto concreto.
- La valutazione della misura della pena dopo una riqualificazione deve risultare dalla struttura argomentativa della sentenza; non è sempre necessario un passo motivazionale separato quando la decisione sul quantum è ricavabile complessivamente dal ragionamento giudiziale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di ottenere pronunce sostanziali (es. dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione), perché non si forma valido rapporto di impugnazione.
- In fatto di reati complessi e associativi è essenziale che la difesa contesti in modo chiaro e tempestivo dinanzi alla Cassazione le specifiche questioni che si intendono devolvere al giudice di legittimità, altrimenti tali questioni potrebbero risultare precluse in sede di rinvio.
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