Sentenza del 26/02/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva di €11.271,75 versata in occasione dell'affrancamento di aree edificabili (operazione del 10/01/2002). Il ricorrente contestava la mancata pronuncia sul problema della doppia imposizione derivante dall'inefficacia dell'affrancamento e chiedeva che il rimborso fosse valutato non alla luce del termine di 48 mesi previsto dall'art.38 co.1 DPR 602/1973, ma secondo la disciplina "residuale" dell'art.21 co.2 del d.lgs. 546/1992, consentendo il rimborso per il pagamento resosi inefficace a seguito di un evento sopravvenuto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Cagliari ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'atto dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto non applicabile l'art.38 DPR 602/1973 perché il versamento era diventato inefficace per un evento sopravvenuto che aveva determinato la duplicazione dell'imposta sulla stessa base imponibile; pertanto ha applicato l'art.21 del d.lgs. 546/1992 come rimedio residuo riconoscendo il diritto al rimborso di quanto versato inefficacemente (anche in presenza di avviso di accertamento relativo all'irpef e nonostante la quiescenza). Ha inoltre richiamato il principio dell'indebito arricchimento (art.2410 c.c.). L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di giudizio quantificate in €2.400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DPR 602/1973 art.38 comma 1
termine di decadenza di 48 mesi
La norma prevede il termine perentorio di 48 mesi per istanze di rimborso in presenza di versamenti effettuati "in assenza di obbligo di provvedervi, totale o parziale". Il Collegio ha ritenuto che questa ipotesi non fosse applicabile al caso in esame, perché si trattava di un versamento resosi inefficace per evento sopravvenuto e non di una semplice 'eccesso' soggetto al termine quadriennale.
D.lgs. 546/1992 art.21 comma 2
Norma "residuale" che consente al contribuente di esercitare il diritto al rimborso entro due anni dal momento in cui ha avuto conoscenza della condizione che rende inefficace il versamento. Il Collegio ha ritenuto applicabile questa disciplina perché il diritto al rimborso derivava dall'inefficacia della procedura di affrancamento nota al contribuente solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
Legge 448/2001 art.7
Norma che regola l'affrancamento delle aree edificabili e l'imposta sostitutiva oggetto del versamento originario; è la disposizione normativa di riferimento per la natura del pagamento effettuato dal contribuente.
Legge 244/2007 art.1 comma 99
Riferita dall'Agenzia delle Entrate quale possibile strada per il rimborso; l'ufficio ha sostenuto che il contribuente non si era avvalso di tale disposizione. Il Collegio tuttavia non ha ritenuto che la mancata invocazione di questa norma escludesse l'applicazione dell'art.21 nel caso di versamento inefficace.
Codice civile art.2410
Richiamato per il principio dell'indebito arricchimento: l'Amministrazione sarebbe stata indebitamente arricchita se avesse trattenuto l'imposta e imposto anche l'IRPEF sulla stessa base imponibile. Ciò ha sostenuto la necessità del rimborso.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra: a) rimborso per versamento "esuberante" o effettuato senza obbligo (soggetto al termine di 48 mesi dell'art.38 DPR 602/1973) e b) rimborso per versamento resosi inefficace a seguito di un evento sopravvenuto che ha causato duplicazione dell'imposta (rimesso alla disciplina dell'art.21 d.lgs.546/1992).
- Quando il pagamento si rivela inefficace in quanto sulla stessa base imponibile viene poi recuperata un'imposta diversa (es. IRPEF su plusvalenza), il contribuente può invocare l'art.21 d.lgs.546/1992 e chiedere il rimborso entro due anni dalla conoscenza dell'evento (in genere dalla notifica dell'avviso di accertamento).
- La quiescenza rispetto a un avviso di accertamento non esclude automaticamente il diritto al rimborso del versamento inefficace: il rimborso riguarda quanto effettivamente versato e duplicato.
- È opportuno documentare e dimostrare lo stato di "inefficacia" del versamento e la duplicazione dell'imposta (avvisi di accertamento che dimostrino l'applicazione dell'altra imposta sulla stessa base), e proporre l'istanza di rimborso o il ricorso entro i termini decorrenti dalla conoscenza dell'evento.
- Se l'Amministrazione respinge l'istanza sostenendo l'applicabilità dell'art.38 o di altre norme, è possibile rivolgersi al giudice tributario: la giurisprudenza ammette il rimborso qualora ricorra l'ipotesi di versamento inefficace e indebito arricchimento dell'Erario.
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