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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7491/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cavaliere Carolina aveva chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 15.5.2015 che aveva conferito ad un avvocato l'incarico di costituirsi in appello promosso dalla stessa Cavaliere contro il condominio e di verificare la legittimità dell'attività da lei esercitata nel seminterrato. La ricorrente denunciava la nullità/annullabilità della delibera per difetto di convocazione della condomina, sua controparte nel giudizio. In primo grado il Tribunale annullò la parte della delibera relativa all'incarico di verificare la legittimità dell'attività della condomina, rigettando invece l'impugnazione sulla nomina dell'avvocato per la difesa in appello. La Corte d'appello, accogliendo il gravame della Cavaliere, annullò anche la seconda parte ritenendo che la presenza/convocazione della condomina fosse necessaria ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.; la Cassazione è stata chiamata a valutare se il condomino controparte in una lite debba essere convocato e abbia diritto di partecipare all'assemblea quando l'ordine del giorno riguarda la costituzione del condominio nel giudizio contro di lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del condominio e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte accolta. Ha deciso nel merito rigettando la domanda di annullamento proposta da Cavaliere Carolina avverso la delibera del 15.5.2015 con cui l'assemblea incaricò un avvocato di costituirsi in appello contro la condomina. Ha ritenuto che, quando l'assemblea deve decidere su promozione o prosecuzione di una controversia tra il condominio e un singolo condomino, il condomino in lite non ha diritto di essere convocato né di partecipare (né di impugnare per omessa convocazione), essendo formalmente e sostanzialmente estraneo alla determinazione collegiale; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile

    Norma richiamata rispetto alle modalità di convocazione dell'assemblea condominiale; la Corte precisa che essa non garantisce il diritto del condomino controparte in lite ad essere convocato/partecipare quando l'ordine del giorno riguarda la controversia a lui diretta.

  • art. 2373 c.c.

    Norma sul conflitto di interessi nei soci di società; la Corte distingue la fattispecie del conflitto di interesse (che consente la partecipazione ma può rendere annullabile la deliberazione se il voto è determinante) dalla situazione di estraneità del condomino in lite, per la quale non opera la disciplina del conflitto di interessi.

  • art. 2377 c.c.

    Richiamato tra le norme societarie; usato in dottrina/argomentazione comparativa per il confronto con le regole assembleari societarie in tema di conflitti, ma la Corte ne evidenzia la diversa ratio rispetto al caso condominiale di lite interna.

  • art. 1130 n. 1 e 3 c.c.

    Norme sulle attribuzioni dell'amministratore di condominio; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo che sosteneva l'autonomia dell'amministratore a costituirsi in giudizio senza delibera, decidendo il merito sul punto principale della convocazione/partecipazione del condomino in lite.

  • art. 10, comma 2, legge n. 392/1978

    Eccezione normativa che consente un diverso trattamento; la Corte segnala che, al di fuori di questa peculiare ipotesi, non esiste un diritto distinto alla convocazione per la sola fase preparatoria (dibattito) priva del diritto di voto.

  • Cass. ord. n. 3192 del 2.2.2023

    Precedente della Corte richiamato e integralmente ribadito: afferma il principio che il condomino controparte in una lite è estraneo alla deliberazione assembleare sulla stessa lite e non ha diritto di partecipare né di impugnare per omessa convocazione.

  • Cass. n. 1629/2018, n. 13885/2014, n. 801/1970

    Giurisprudenza citata in tema di riparto delle spese di lite nei confronti del condomino in lite; la Corte ricorda che è nulla la delibera che ponga tali spese anche a carico del condomino controparte per impossibilità dell'oggetto, poiché si tratterebbe di prestazioni a tutela di un interesse opposto al suo.

Massime di principio

  • Quando l'assemblea condominiale deve decidere se promuovere o resistere a una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, il condomino controparte è formalmente e sostanzialmente estraneo alla determinazione collegiale e non ha diritto di essere convocato né di partecipare alla riunione su quel punto.
  • La fattispecie dell'estraneità del condomino in lite si distingue dal conflitto di interessi disciplinato dall'art. 2373 c.c.: il conflitto può consentire la partecipazione (con possibile annullabilità se il voto è determinante), mentre l'estraneità esclude partecipazione e impugnazione per mancata convocazione.
  • Non esiste un diritto separato a essere convocati solo per la fase informativa/dibattito senza diritto di voto (salvo casi speciali previsti dalla legge, es. art. 10, co.2 L. 392/1978). L'intervento in assemblea è finalizzato a influire con il voto.
  • Le deliberazioni con oggetto la costituzione o la difesa del condominio in una lite con un condomino possono essere adottate validamente senza la presenza del condomino controparte; l'impugnazione per omessa convocazione in tali casi è infondata.
  • Resta fermo il principio che non possono essere poste a carico del condomino in lite decisioni che implichino prestazioni in conflitto con il suo interesse (es. riparto delle spese di lite a suo carico), che possono integrare nullità per impossibilità dell'oggetto.
  • In presenza di cambiamenti interpretativi della giurisprudenza intervenuti dopo la proposizione dell'azione, la compensazione delle spese è possibile quando il principio di diritto si afferma successivamente.

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