Cassazione Penale, Ordinanza n. 33095/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un motivo incentrato sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di merito aveva però escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità della condotta, la particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e la gravità della condotta, aggravata dall'essersi allontanato per acquistare sostanza stupefacente. Nel ricorso si contestava, in sostanza, tale valutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale sull'esclusione della particolare tenuità del fatto fosse sorretta da argomentazioni non affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sindacabili in sede di legittimità mediante una diversa autonoma rivalutazione del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito sulla base delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è rivalutabile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto, quando fondata su modalità della condotta, intensità del dolo e gravità concreta del fatto, integra un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se immune da manifesti vizi logici.
- Il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando non evidenzi specifici errori logici o giuridici nella motivazione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege.
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