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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03294/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici specializzati, che hanno chiesto il riconoscimento di un'adeguata remunerazione o del corrispondente risarcimento del danno per il mancato o tardivo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE in materia di formazione medica specialistica. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto solo ad alcuni attori e rigettato le domande di altri; la Corte d'appello di Roma, decidendo sugli appelli principali e incidentali, aveva in parte riformato la decisione, negando il diritto ad alcuni ricorrenti e confermandolo o riconoscendolo ad altri. I ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe esaminato d'ufficio e per la prima volta in appello la questione della riconducibilità dei loro diplomi alle specializzazioni riconosciute dalle direttive, con asserita formazione di giudicato interno; 2) violazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e della normativa nazionale di attuazione, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il diritto per alcune specializzazioni che, secondo i ricorrenti, dovevano ritenersi incluse o equipollenti; 3) per uno dei ricorrenti, violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto un giudicato esterno fondato su una precedente sentenza della Cassazione, nonostante pendenza di querela di falso. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso incidentale, ha censurato il riconoscimento del diritto al risarcimento anche a favore di medici che avevano iniziato il corso prima dell'anno accademico 1982/1983. Un ulteriore ricorso incidentale è stato proposto da altri controricorrenti avverso il capo della sentenza che aveva escluso rivalutazione monetaria e interessi compensativi sull'importo liquidato ex art. 11 l. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha ritenuto fondato il secondo motivo limitatamente alle posizioni di Michele Califano, Bernardino Papa, Ornella Orlando e Cosimo Altieri, per i quali ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini il merito. Ha invece rigettato il primo motivo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo al preteso giudicato esterno; ha rigettato il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri; e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale degli altri controricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti parzialmente soccombenti. La decisione di rinvio è stata limitata alle sole posizioni per le quali il secondo motivo è stato accolto, mentre per gli altri ricorrenti la sentenza di appello è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione/sconfinamento del giudice d'appello; la Corte ha escluso la violazione perché la questione della corrispondenza della specializzazione ai titoli previsti dalle direttive è rilevabile d'ufficio come questione di diritto, mentre l'equipollenza concreta resta questione mista di fatto e diritto e richiede allegazione e prova.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che il divieto di nuove eccezioni e difese in appello non impedisce la contestazione, in secondo grado, della corrispondenza giuridica del titolo specialistico agli elenchi delle direttive, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto; resta invece preclusa la deduzione di nuove circostanze fattuali inerenti all'equipollenza non già introdotte nei gradi di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza processuale; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza processuale; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • Direttiva 75/362/CEE

    È la direttiva di riconoscimento delle specializzazioni mediche; la Corte ribadisce che il diritto alla remunerazione/risarcimento sorge solo per specializzazioni espressamente incluse negli elenchi o concretamente equipollenti a corsi comuni ad almeno due Stati membri, con onere di allegazione e prova a carico del medico.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È la direttiva sulla formazione dei medici specialisti, integrata dalla 82/76/CEE; la Corte la utilizza insieme alla 75/362/CEE per definire i presupposti del diritto alla remunerazione adeguata.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Direttiva riassuntiva/modificativa richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi; la Corte ne conferma l'applicabilità nei limiti dell'inclusione della specializzazione negli elenchi o della prova dell'equipollenza.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    Norma nazionale di attuazione delle direttive, richiamata per stabilire che l'ampliamento delle specializzazioni rilevanti opera solo per i corsi iniziati dal relativo anno accademico di efficacia e non consente, di per sé, di retrodatare l'equipollenza a corsi conclusi prima.

  • d.m. 31 ottobre 1991

    Decreto attuativo/aggiornativo degli elenchi delle specializzazioni; la Corte afferma che non può essere automaticamente applicato a corsi iniziati e conclusi prima della sua entrata in vigore, salvo specifica allegazione e prova dell'equipollenza concreta.

  • d.m. 27 luglio 1990

    La Corte lo ritiene non pertinente rispetto alla domanda di adeguata remunerazione/risarcimento per i medici specializzandi, poiché riguarda equipollenze per concorsi e idoneità nell'ambito del personale sanitario e non l'oggetto della presente controversia.

  • d.m. 10 marzo 1983

    Richiamato dai ricorrenti, ma considerato dalla Corte estraneo alla materia oggetto di causa.

  • d.m. 30 gennaio 1998

    La Corte esclude che questo decreto, relativo ad equipollenze per l'accesso alla dirigenza sanitaria, possa valere automaticamente ai fini del diritto alla remunerazione degli specializzandi; inoltre osserva che, in ogni caso, non può incidere su corsi già iniziati e conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai resistenti/ricorrenti incidentali nel quadro del dedotto inadempimento statale alle direttive comunitarie.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale della P.A. in relazione all'inadempimento delle direttive comunitarie.

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    La Corte ribadisce che l'intervento legislativo ha effettuato una aestimatio del danno e ha trasformato il pregresso obbligo risarcitorio in debito di valuta, escludendo rivalutazione monetaria e interessi compensativi salvo specifica e rigorosa prova di danni ulteriori tempestivamente allegati.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la liquidazione del danno; la Corte ne esclude una lettura idonea a imporre rivalutazione e interessi compensativi in presenza dell'art. 11 l. 370/1999.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per la quantificazione del danno e dei pregiudizi ulteriori.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente che contestava l'efficacia di giudicato esterno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché irrilevante, poiché comunque la sentenza d'appello precedente sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato esterno e nella critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale che contestava la mancata attribuzione di rivalutazione e interessi, poiché la decisione era conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per negare la rimessione alla Corte di giustizia, in presenza di giurisprudenza già consolidata o di questione non necessaria ai fini della decisione.

  • art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 75/363/CE

    Richiamato nella pronuncia CGUE del 3 marzo 2022: le formazioni iniziate prima della direttiva 1982 e proseguite dopo il termine di recepimento danno diritto a remunerazione per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, se la specializzazione è comune a tutti o a due o più Stati membri ed è menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE.

  • art. 3, par. 1-2, direttiva 75/363/CE

    Come sopra, utilizzato nel richiamo alla sentenza CGUE 3 marzo 2022.

  • art. 5 direttiva 75/362/CEE

    Indica l'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri; la Corte lo usa per verificare l'inclusione di alcune specializzazioni (ad es. Oftalmologia/Oculistica) e per escludere altre non menzionate.

  • art. 7 direttiva 75/362/CEE

    Indica l'elenco delle specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri; la Corte lo utilizza per accertare l'inclusione o meno di specifiche specializzazioni e il presupposto del diritto alla remunerazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui medici specializzandi, il diritto alla remunerazione/risarcimento per tardiva attuazione delle direttive comunitarie spetta solo se il corso frequentato rientra negli elenchi delle specializzazioni previste dalle direttive oppure se il medico dimostra, in concreto, che il proprio corso era equipollente a un corso comune ad almeno due Stati membri; l'equipollenza non può essere presunta sulla sola base della denominazione del titolo.
  • La corrispondenza del titolo specialistico agli elenchi comunitari è una questione di diritto rilevabile anche d'ufficio; l'equipollenza concreta del corso, invece, è una questione mista di fatto e diritto che richiede specifiche allegazioni e prova da parte dell'attore, e la sua deduzione in cassazione è inammissibile se non sono indicati gli snodi processuali in cui essa è stata tempestivamente introdotta.
  • I decreti ministeriali interni che hanno ampliato o aggiornato in epoca successiva l'elenco delle specializzazioni rilevanti non possono, di regola, essere applicati retroattivamente a corsi già conclusi prima della loro entrata in vigore; per i corsi anteriori resta necessario il rigoroso accertamento della concreta equipollenza.
  • L'intervento legislativo di liquidazione del danno previsto dall'art. 11 della l. n. 370/1999 trasforma la pretesa in un debito di valuta, con conseguente esclusione ordinaria di rivalutazione e interessi compensativi, salvo prova specifica di ulteriori perdite tempestivamente dedotte.
  • Quando la questione di diritto unionale sia già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia o della Cassazione, il giudice di legittimità può escludere il rinvio pregiudiziale per difetto di necessità o per esistenza di un orientamento consolidato.

Come è indicizzato

RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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