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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. n. 22726 del 03/07/2025 dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica del GOM di Reggio Calabria; b) della nota prot. 20654 del 13/06/2025 dell’U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica del GOM di Reggio Calabria avente ad oggetto “Preavviso di stralcio parziale del call-center-Attivazione servizio unico regionale di call center”; c) se ed in quanto lesiva, della nota dell’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro prot. n. 25745 del 10/6/2025 conosciuta nell’esistenza, ma non nel contenuto, solo a seguito della comunicazione della nota sub b); d) se ed in quanto lesiva, della nota del Commissario Straordinario del GOM prot. n. 20523 del 12/6/2025 conosciuta nell’esistenza, ma non nel contenuto, solo a seguito della comunicazione della nota sub b); e) ed in quanto lesiva, della delibera n. 118/2025 del 10/02/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, conosciuta nell’esistenza solo a seguito della comunicazione della nota sub b); f) se ed in quanto lesiva, della nota congiunta della Regione Calabria - Dipartimento Salute Welfare e Azienda Zero Prot. n. 171/2025 del 20/01/2025, conosciuta nell’esistenza ma non nel contenuto solo a seguito della comunicazione della delibera sub c); g) della nota prot. 22942 del 04/07/2025, con la quale il Direttore UOC Direzione Medica di Presidio del GOM ha disposto la disabilitazione degli accessi all’applicativo AREAS (ovvero il software utilizzato dal GOM per la prenotazione delle prestazioni SSR a livello regionale); h) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, sin da ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GESAN S.R.L. il 13\10\2025: a) della deliberazione n. 914 del 01/08/2025 del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino-Morelli” con la quale si è provveduto, in danno della ricorrente e nell’ambito della procedura di gara recante cig. B35D61FF5C, a formalizzare lo stralcio parziale del servizio call center per le sole prestazioni in regime SSR; atto conosciuto nell’esistenza, ma non nel contenuto, per effetto del suo richiamo nella nota prot. 30597 del 22/09/2025 trasmessa in pari data alla ricorrente da parte del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino Morelli”; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GESAN S.R.L. il 3\11\2025: a) del provvedimento prot. n. 22726 del 03/07/2025 dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica del GOM di Reggio Calabria; b) della nota prot. 20654 del 13/06/2025 emessa dall’U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica del GOM di Reggio Calabria avente ad oggetto “Preavviso di stralcio parziale del call-center-Attivazione servizio unico regionale di call center”; c) se ed in quanto lesiva della nota dell’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro prot. n. 25745 del 10/6/2025 conosciuta nell’esistenza, ma non nel contenuto, solo a seguito della comunicazione della nota sub b); d) se ed in quanto lesiva della nota del Commissario Straordinario del GOM prot. n. 20523 del 12/6/2025 conosciuta nell’esistenza, ma non nel contenuto, solo a seguito della comunicazione della nota sub b); e) se ed in quanto lesiva della delibera n. 118/2025 del 10/02/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, conosciuta nell’esistenza solo a seguito della comunicazione della nota sub b); f) se ed in quanto lesiva della nota congiunta della Regione Calabria - Dipartimento Salute Welfare e Azienda Zero Prot. n. 171/2025 del 20/01/2025, conosciuta in data 3.10.25 a seguito del relativo deposito in giudizio; g) della nota prot. 22942 del 04/07/2025 con la quale il Direttore UOC Direzione Medica di Presidio del GOM disponeva la disabilitazione degli accessi all’applicativo AREAS (ovvero il software utilizzato dal GOM per la prenotazione delle prestazioni SSR a livello regionale); h) della deliberazione n. 914 del 01/08/2025 del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino-Morelli” con la quale si è provveduto, in danno della ricorrente e nell’ambito della procedura di gara recante cig. B35D61FF5C, a formalizzare lo stralcio parziale del servizio call center per le sole prestazioni in regime SSR; i) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e aziendali relativi all’attivazione del servizio unico regionale di call center e allo stralcio del servizio di prenotazione delle prestazioni SSR dal contratto dell’impresa, inclusa la disabilitazione degli accessi all’applicativo AREAS

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui la Regione Calabria, l’Azienda Zero Calabria, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, l’ASP di Reggio Calabria e il GOM hanno avviato e attuato un modello centralizzato di call center e CUP regionale, determinando lo stralcio dal servizio affidato alla ricorrente delle attività relative alle prestazioni in regime SSR e la disabilitazione degli accessi ad AREAS. Sono state dedotte censure anche contro la delibera dell’AOU “Renato Dulbecco” che disponeva l’estensione del servizio alle altre aziende del SSR. Il GOM ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, il difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti dell’AOU e dell’ASP, l’inammissibilità derivante dall’attuazione di una clausola capitolare accettata dall’appaltatore e l’infondatezza dei motivi. La controinteressata ha eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale e funzionale della Sezione staccata di Reggio Calabria, sostenendo che la controversia riguardasse una procedura di affidamento avente efficacia regionale e dovesse essere trattata dalla sede principale del TAR Calabria in Catanzaro. Il giudice ha esaminato prioritariamente la questione di competenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della sede capoluogo del TAR Calabria, con sede in Catanzaro, senza esaminare il difetto di giurisdizione né le ulteriori eccezioni e censure di merito. Ha ritenuto che gli atti impugnati riguardassero procedure di affidamento di servizi ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., per le quali l’art. 14, comma 3, c.p.a. stabilisce la competenza funzionale inderogabile. Sebbene l’art. 47 c.p.a. escluda normalmente che la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata costituisca questione di competenza, tale regola non opera nei casi di competenza funzionale indicati dall’art. 14. La controversia aveva inoltre effetti sull’intero territorio regionale, riguardando la creazione del call center unico regionale e l’estensione del servizio alle aziende del SSR; la sede dell’AOU “Renato Dulbecco”, autorità emanante di uno degli atti principali, ricadeva nella circoscrizione di Catanzaro. Il TAR ha ravvisato un nesso di presupposizione, dipendenza e consequenzialità tra gli atti regionali e dell’AOU, qualificabili come causa principale o pregiudiziale, e gli atti successivi del GOM e dell’ASP, qualificabili come causa accessoria o dipendente. La causa principale attrae quella accessoria, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse, così da concentrare il giudizio davanti a un unico plesso giudiziario e assicurare il simultaneus processus, l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo. La ricorrente potrà riassumere il giudizio davanti al TAR Calabria, sede di Catanzaro, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in ragione della dimidiazione del termine prevista per il rito appalti. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile.

    La competenza territoriale è inderogabile; il criterio della sede dell’autorità emanante opera, nel caso concreto, in favore della sede capoluogo di Catanzaro.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13.

    Le controversie relative alle procedure di affidamento di servizi, rientranti nell’art. 119 c.p.a., sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del giudice individuato dal rito speciale.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    La questione di competenza può essere rilevata d’ufficio fino a quando la causa non è decisa in primo grado; ciò è avvenuto nonostante la rinuncia alla domanda cautelare e la precedente ordinanza istruttoria.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    A seguito della declaratoria di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio previsto dalla disposizione.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo di domande davanti allo stesso giudice e conferma, nel caso concreto, l’esigenza di trattazione unitaria di impugnazioni connesse.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

    La regola per cui la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata non costituisce questione di competenza non si applica alle ipotesi di competenza funzionale previste dall’art. 14.

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Include nel rito speciale i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture; tale qualificazione determina, nel caso concreto, la competenza funzionale della sede capoluogo.

  • art. 120 c.p.a.

    Il rito appalti comporta la dimidiazione del termine per la riassunzione previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., che nel caso concreto è stato individuato in quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale sostiene la concentrazione davanti a un unico giudice delle cause connesse.

  • art. 2 c.p.a.

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la concentrazione del giudizio davanti alla sede capoluogo competente.

  • art. 31 c.p.c., applicabile ex art. 39 c.p.a.

    In caso di pluralità di domande con rapporto di accessorietà, la causa principale attrae quella accessoria ai fini della determinazione del giudice competente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici servizi soggette al rito di cui all’art. 119 c.p.a., la competenza della sede individuata dall’art. 14, comma 3, c.p.a. è funzionale e inderogabile; pertanto, la regola generale dell’art. 47 c.p.a., secondo cui la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata non costituisce questione di competenza, non trova applicazione.
  • La competenza può essere rilevata d’ufficio fino alla decisione di primo grado ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., anche quando la parte abbia rinunciato alla domanda cautelare e il giudice abbia adottato in precedenza un’ordinanza istruttoria o interlocutoria.
  • Quando una controversia cumulativamente impugna atti regionali o comunque ultra-locali relativi all’affidamento di un servizio e atti successivi adottati da amministrazioni territoriali diverse, la competenza spetta al giudice competente per la causa principale o pregiudiziale, che attrae la causa accessoria o dipendente in applicazione del principio del simultaneus processus.
  • La connessione per presupposizione, dipendenza o consequenzialità sussiste quando gli atti successivi di un’amministrazione sono adottati in attuazione o come conseguenza diretta di atti regionali o di altra amministrazione, anche se i provvedimenti sono formalmente imputabili ad autorità diverse.
  • Ai fini della verifica della competenza, l’impugnazione di un atto rientrante nel rito speciale degli appalti radica la competenza prevista dall’art. 14 c.p.a. a prescindere dal rilievo quantitativo o dalla natura subordinata, eventuale o tuzioristica della relativa censura, poiché la maggiore o minore importanza della questione attiene al merito e non può essere anticipata nella delibazione della competenza.
  • Dichiarata l’incompetenza nel rito appalti, il termine per la riassunzione previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. è dimezzato ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.; esso decorre dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria e, nel caso considerato, è pari a quindici giorni.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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