Cassazione Civile, Ordinanza n. 04667/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice, in qualità di appaltante, ha convenuto in giudizio la società scissa, la società beneficiaria della scissione e due persone fisiche già soci della società originaria, chiedendo dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione del 6 agosto 2018 con cui una società aveva trasferito il proprio patrimonio immobiliare a una nuova società beneficiaria. La creditrice sosteneva che il proprio credito, sorto da un rapporto di appalto e anteriore alla scissione pur se litigioso, fosse stato pregiudicato dall'operazione, che aveva depauperato il patrimonio della società debitrice e che fosse integrato anche l'elemento soggettivo, per la coincidenza tra compagini e organi sociali. I convenuti eccepivano, tra l'altro, l'incompetenza per materia della sezione specializzata, sostenendo che l'azione revocatoria non potesse essere proposta contro una scissione societaria e richiamando rimedi tipici come opposizione dei creditori, responsabilità solidale e profili risarcitori. Il tribunale aveva declinato la competenza, ritenendo competente il tribunale ordinario. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, denunciando la violazione degli artt. 38 c.p.c. e 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003, per avere escluso la competenza della sezione specializzata sulle domande revocatorie aventi ad oggetto un atto di scissione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 5089/2025, ha affermato che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta contro un atto di scissione societaria rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché la causa petendi investe un tipico atto dell'organizzazione societaria e dunque un rapporto societario in senso funzionale. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ha dichiarato la competenza della sezione specializzata. Le spese della fase sono state compensate, perché il contrasto giurisprudenziale era stato composto solo successivamente al deposito del ricorso.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche contro un atto di scissione societaria; la sua funzione è di rendere l'atto inopponibile al creditore, senza incidere sulla validità dell'operazione societaria in sé.
È la norma richiamata per censurare l'erronea declaratoria di incompetenza per materia.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003
Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle controversie che, per causa petendi, investono un rapporto societario o un atto dell'organizzazione societaria.
La causa petendi, contenendo l'elemento di diritto, è decisiva per individuare la competenza della sezione specializzata quando la domanda investe la connotazione sostanziale dell'atto societario.
artt. 2503, 2504 quater, 2506 ter, 2506 quater c.c.
Sono richiamati dai resistenti come rimedi o regole proprie della scissione, ma la Corte chiarisce che l'azione revocatoria si distingue da tali rimedi perché mira solo all'inopponibilità dell'atto al creditore.
Massime di principio
- La revocatoria ordinaria proposta contro un atto di scissione societaria rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa quando la domanda investe un atto tipico dell'organizzazione societaria e la relativa causa petendi qualifica la controversia come inerente a un rapporto societario.
- Ai fini del riparto di competenza delle sezioni specializzate, non è decisiva la tipologia astratta dell'azione, ma la sostanza del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la sua connessione con l'assetto organizzativo della società.
- L'azione revocatoria non mette in discussione la validità, l'efficacia costitutiva o l'efficacia erga omnes della scissione, ma soltanto la sua inopponibilità relativa al creditore che agisce.
- La presenza di terzi tra i convenuti non esclude la competenza della sezione specializzata quando la domanda è fondata su un atto che appartiene all'organizzazione societaria.
- In tema di competenza, la sopravvenuta soluzione delle Sezioni Unite può giustificare la compensazione delle spese della fase incidentale.
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