Cassazione Penale, Ordinanza n. 05313/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di calunnia per avere presentato una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, assegno che risultava invece regolarmente consegnato in pagamento dal fratello dell'imputata, circostanza di cui ella era pienamente consapevole. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto come calunnia, sostenendo che la falsa denuncia avrebbe potuto prospettare al più una diversa ipotesi delittuosa e che non sarebbe stata corretta la valutazione della compatibilità con il furto; inoltre si lamentava l'entità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute dalla Corte territoriale non meritevoli di riconoscimento. La difesa non evidenziava, secondo la Cassazione, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno integra calunnia perché consente di prospettare la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, nella specie la ricettazione, senza che sia necessario verificare la compatibilità di tale prospettazione con il furto. Per il reato di calunnia rileva infatti la sola falsa attribuzione di un reato a persona innocente, a prescindere dall'esatta configurabilità in concreto di tutte le possibili fattispecie richiamate. Ha inoltre ritenuto che la pena fosse già contenuta nel minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato, senza vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di calunnia è ravvisabile quando viene falsamente prospettata la commissione di un reato perseguibile d'ufficio a carico di una persona che si sa innocente; non occorre che la fattispecie evocata sia effettivamente la più corretta o che sia verificata la compatibilità con altre ipotesi di reato.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della calunnia è sufficiente che la denuncia o la propalazione contenga la falsa attribuzione di un reato perseguibile d'ufficio a una persona innocente, essendo irrilevante che la fattispecie prospettata sia stata in concreto descritta con esattezza o che sia l'unica astrattamente ipotizzabile.
- La verifica richiesta in sede di calunnia riguarda la consapevolezza della falsità dell'accusa, non la compiuta sovrapposizione tra il reato denunciato e un diverso reato eventualmente compatibile con il fatto narrato.
- Quando il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione senza evidenziare manifesta illogicità o contraddittorietà è inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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