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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25009/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito opposto a una seconda istanza di rimborso di credito IVA relativo all’anno d’imposta 2008. Il contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito IVA, in parte utilizzato in compensazione nel 2009, e aveva poi presentato una prima istanza di rimborso per l’intero importo, sulla quale l’Ufficio aveva emesso un diniego espresso non impugnato. Successivamente il contribuente aveva presentato una seconda istanza, limitata all’importo residuo effettivamente spettante, e su tale istanza si era formato il silenzio-rifiuto, impugnato con esito favorevole nei gradi di merito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza di motivazione, perché la CTR non aveva esaminato l’eccezione di improponibilità della seconda istanza, essendo già intervenuto un diniego espresso sulla prima istanza divenuto definitivo; 2) violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il rimborso era soggetto a decadenza biennale e non a prescrizione decennale, poiché nella dichiarazione non era stato chiesto il rimborso del credito ma la sua compensazione o detrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo di omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di improponibilità della seconda istanza di rimborso, che avrebbe dovuto essere esaminata in relazione al precedente diniego espresso e non impugnato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha richiamato il principio per cui la mancata tempestiva impugnazione del diniego di rimborso rende definitivo il rapporto e la riproposizione della medesima pretesa può atteggiarsi, al più, come sollecitazione di autotutela.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito deve esaminare le eccezioni e i motivi devoluti, altrimenti la sentenza è affetta da omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente/insufficiente sull’eccezione riproposta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia e/o carenza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il secondo motivo, per violazione di legge in tema di termine per l’azione di rimborso.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È la norma invocata sull’eventuale decadenza biennale per la domanda di rimborso; la CTR l’aveva ritenuta inapplicabile, ma la Corte non ha deciso sul punto perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato per affermare che in materia tributaria il diritto al rimborso fronteggia un obbligo dell’Amministrazione di ristabilire la giusta imposizione, non un potere discrezionale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, se l’Ufficio ha già emesso un diniego espresso su una domanda di rimborso e tale atto non è stato impugnato, la riproposizione della medesima pretesa non può essere trattata automaticamente come nuova domanda pienamente azionabile, ma deve essere verificata alla luce della definitività del diniego precedente.
  • L’omesso esame, da parte del giudice di merito, di un motivo di appello o di un’eccezione decisiva integra vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per un vizio processuale decisivo, le ulteriori censure di merito restano assorbite.
  • In materia di rimborsi fiscali, la qualificazione della domanda e l’effetto del precedente diniego impongono di distinguere tra riproposizione della stessa istanza e autonoma nuova pretesa, poiché la mancata impugnazione del diniego può consolidare il rapporto obbligatorio tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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