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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19201/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come ricettazione, contestando: 1) una pretesa apparenza della motivazione e la violazione del diritto di difesa, assumendo che la decisione fosse sostanzialmente "già presa" e richiamando alcune irregolarità formali della camera di consiglio (data indicata erroneamente, mancata indicazione delle conclusioni, brevità della camera di consiglio); 2) la ricostruzione dei fatti, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito; 3) e 4) il diniego della particolare tenuità del fatto e la mancata riqualificazione del reato in furto, sostenendo l'insufficienza degli elementi di prova sull'autoria del furto; 5) il trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p., delle attenuanti generiche e alla misura della pena. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici e in parte meramente fattuali o valutativi, non idonei a una critica di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le irregolarità denunciate non integravano una lesione del diritto di difesa, ma al più vizi del contenuto motivazionale censurabili solo con i motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p.; ha inoltre rilevato che gli ulteriori motivi erano ripetitivi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello aveva spiegato in modo congruo il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la non occasionalità della condotta, i precedenti per reati analoghi e la consistenza del danno, nonché l'esclusione della riqualificazione in furto per l'assenza di elementi certi sull'autoria del furto e la presenza di indici suggestivi della ricettazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione era stata ritenuta adeguata e rientrante nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I vizi che incidono sul contenuto della motivazione della decisione possono essere fatti valere nei limiti e con i motivi previsti dal ricorso per cassazione; non basta dedurre mere irregolarità formali della camera di consiglio per prospettare una lesione del diritto di difesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale, vi siano precedenti per reati analoghi e il danno sia consistente.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità rientra nel trattamento sanzionatorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Le doglianze che si limitano a censurare irregolarità formali del procedimento decisionale, senza incidere sul concreto esercizio del diritto di difesa, non determinano di per sé nullità o violazioni deducibili come vizi autonomi della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o della prova: i motivi che sollecitano una diversa lettura dei fatti sono inammissibili quando la sentenza impugnata espone in modo chiaro e logico le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di non occasionalità della condotta, precedenti specifici e consistenza del danno, poiché tali dati sono incompatibili con una minima offensività complessiva.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato richiede una critica puntuale alla motivazione sulla qualificazione giuridica; in mancanza, non può essere accolta se il giudice di merito ha individuato elementi univoci in senso contrario.
  • Le censure sul diniego di attenuanti e sulla quantificazione della pena sono inammissibili se si risolvono in una mera contestazione valutativa della discrezionalità del giudice di merito, in presenza di motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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