Cassazione Penale, Sentenza n. 2839/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e valutazione errata delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva, poiché i fatti risalgono al 2022, egli non sarebbe legato a circuiti di criminalità organizzata, si sarebbe trasferito ad Ascoli Piceno (a centinaia di km dai luoghi dei fatti) e avrebbe trovato un lavoro stabile (prodotta busta paga di aprile 2024); 2) vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Salerno non ha adeguatamente motivato: a) perché il trasferimento in altra città distante non sarebbe rilevante ai fini del pericolo di recidiva; b) in cosa consisterebbero e qual è lo stato degli altri procedimenti penali richiamati; c) perché la documentazione del rapporto di lavoro (busta paga di aprile 2024) sarebbe insufficiente. Ha richiamato i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari e la necessità di verifica continua della loro attualità; dunque ha disposto che il Tribunale riconsideri il pericolo di recidiva e l'adeguatezza/proporzionalità della misura.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La contestazione dei fatti riguarda reati previsti dall'art. 73 (illecito in materia di stupefacenti), motivo per cui è stata adottata una misura cautelare; tuttavia il giudice d'appello ha ritenuto che l'applicazione della misura richieda una valutazione aggiornata e motivata delle esigenze cautelari connesse a tali reati.
Richiamato come principio che le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti delle persone sottoposte a misura, compatibilmente con le esigenze cautelari: ne deriva l'obbligo di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta e nella permanenza della misura.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil, Rv. 249324)
Affermato il principio che adeguatezza e proporzionalità devono sussistere per tutta la durata della misura cautelare, non solo in fase di applicazione iniziale: la misura deve essere la meno invasiva possibile rispetto alle esigenze cautelari concrete.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di recidiva deve essere attuale e motivata: fatti risalenti nel tempo e un cambiamento nelle condizioni personali (trasferimento, lavoro stabile) possono incidere sulla sussistenza del pericolo.
- La prova di una stabile occupazione lavorativa, purché documentata, può attenuare il giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità di misure restrittive; il giudice deve spiegare perché la documentazione prodotta sia o non sia sufficiente.
- Il trasferimento in altra città, soprattutto se distante dai luoghi dei fatti, è un elemento rilevante e va valutato esplicitamente nella ponderazione delle esigenze cautelari.
- Non è sufficiente richiamare genericamente "altri procedimenti" o pregressi senza indicarne natura e stato: il giudice deve indicare come tali procedimenti concretamente influenzino il rischio di reiterazione.
- Il principio di adeguatezza/gradualità impone che la misura cautelare sia la meno afflittiva possibile rispetto alle esigenze cautelari; in presenza di dubbi motivati sul mantenimento della misura, il giudice deve valutare misure alternative meno restrittive.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare risulta carente sotto i profili richiesti (attualità, specificità, proporzionalità), la decisione può essere annullata e il provvedimento rinviato per un nuovo esame motivato.
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