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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2839/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e valutazione errata delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva, poiché i fatti risalgono al 2022, egli non sarebbe legato a circuiti di criminalità organizzata, si sarebbe trasferito ad Ascoli Piceno (a centinaia di km dai luoghi dei fatti) e avrebbe trovato un lavoro stabile (prodotta busta paga di aprile 2024); 2) vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Salerno non ha adeguatamente motivato: a) perché il trasferimento in altra città distante non sarebbe rilevante ai fini del pericolo di recidiva; b) in cosa consisterebbero e qual è lo stato degli altri procedimenti penali richiamati; c) perché la documentazione del rapporto di lavoro (busta paga di aprile 2024) sarebbe insufficiente. Ha richiamato i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari e la necessità di verifica continua della loro attualità; dunque ha disposto che il Tribunale riconsideri il pericolo di recidiva e l'adeguatezza/proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La contestazione dei fatti riguarda reati previsti dall'art. 73 (illecito in materia di stupefacenti), motivo per cui è stata adottata una misura cautelare; tuttavia il giudice d'appello ha ritenuto che l'applicazione della misura richieda una valutazione aggiornata e motivata delle esigenze cautelari connesse a tali reati.

  • art. 277 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio che le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti delle persone sottoposte a misura, compatibilmente con le esigenze cautelari: ne deriva l'obbligo di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta e nella permanenza della misura.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil, Rv. 249324)

    Affermato il principio che adeguatezza e proporzionalità devono sussistere per tutta la durata della misura cautelare, non solo in fase di applicazione iniziale: la misura deve essere la meno invasiva possibile rispetto alle esigenze cautelari concrete.

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo di recidiva deve essere attuale e motivata: fatti risalenti nel tempo e un cambiamento nelle condizioni personali (trasferimento, lavoro stabile) possono incidere sulla sussistenza del pericolo.
  • La prova di una stabile occupazione lavorativa, purché documentata, può attenuare il giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità di misure restrittive; il giudice deve spiegare perché la documentazione prodotta sia o non sia sufficiente.
  • Il trasferimento in altra città, soprattutto se distante dai luoghi dei fatti, è un elemento rilevante e va valutato esplicitamente nella ponderazione delle esigenze cautelari.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente "altri procedimenti" o pregressi senza indicarne natura e stato: il giudice deve indicare come tali procedimenti concretamente influenzino il rischio di reiterazione.
  • Il principio di adeguatezza/gradualità impone che la misura cautelare sia la meno afflittiva possibile rispetto alle esigenze cautelari; in presenza di dubbi motivati sul mantenimento della misura, il giudice deve valutare misure alternative meno restrittive.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare risulta carente sotto i profili richiesti (attualità, specificità, proporzionalità), la decisione può essere annullata e il provvedimento rinviato per un nuovo esame motivato.

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